Cassazione Civile, Ordinanza n. 06161/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando le risultanze del registro informatico (indicato come "a visto PM" in data 10 ottobre 2018) e ponendo a carico dell’opponente la prova del momento di effettiva conoscibilità del decreto. Con il primo motivo la Procura ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non poteva attestare una comunicazione valida nelle forme di rito, pur essendo disponibile un indirizzo PEC dell’ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando la mancata considerazione dell’attestazione del Direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, con conseguente erroneo onere probatorio posto a carico del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il nucleo delle censure, affermando che l’opposizione era comunque tardiva, indipendentemente dalla questione della validità ed effettività della comunicazione del decreto di liquidazione. Secondo la Corte, al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non intervenga la comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto era stato emesso il 20 settembre 2018 e l’opposizione era stata proposta il 28 settembre 2020, il termine era ormai spirato. Le spese non sono state poste a carico della Procura, in ragione della sua qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale e della mancata difesa degli intimati. È stato inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si applica il regime impugnatorio previsto dalla norma, con rilevanza del termine di impugnazione anche in assenza di comunicazione rituale.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte costituita sia per quella contumace, quando non intervenga la comunicazione del provvedimento.
art. 136 c.p.c.
La censura sulla mancata rituale comunicazione del decreto è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assorbente e decisiva la tardività dell’opposizione per decorso del termine lungo.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull’onere della prova è stata respinta perché la tardività dell’opposizione risultava comunque integrata per il solo decorso del termine lungo, a prescindere dalla prova della comunicazione o della sua mancanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- La tardività dell’opposizione può essere dichiarata a prescindere dalla controversia sulla ritualità o effettività della comunicazione del decreto, se risulta decorso il termine lungo applicabile.
- Il decreto di liquidazione adottato all’esito del relativo procedimento sommario presenta una stabilità e definitività tali da renderlo soggetto alle regole generali del sistema delle impugnazioni, ivi compreso il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
- Quando il decorso del termine di impugnazione è comunque pacifico, le doglianze relative alla prova della comunicazione o alla ripartizione dell’onere probatorio non incidono sull’esito dell’opposizione.
- Nel giudizio di legittimità promosso dal Pubblico Ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale non va disposta la condanna alle spese, specie in difetto di attività difensiva delle controparti.
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