Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202505248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, fondato sulle frequentazioni dell'interessato con soggetti controindicati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha impugnato il diniego questorile e, in appello, la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso. Con il primo motivo ha dedotto error in procedendo e in iudicando, violazione degli artt. 1, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e omessa valutazione di elementi oggettivi, sostenendo che i controlli nei quali era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati erano pochi, risalenti nel tempo e non idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità; ha inoltre lamentato la mancata considerazione del lungo periodo trascorso tra il diniego e la richiesta di revoca. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che l'inaffidabilità sarebbe stata incompatibile con i precedenti rinnovi della licenza. In fatto, il diniego si fondava su controlli del 2005, 2015 e 2016, durante i quali l'interessato era stato trovato con persone gravate anche da precedenti per reati di particolare allarme sociale. L'interessato aveva confermato, in sede procedimentale e giudiziale, rapporti di amicizia e frequentazioni non occasionali con quasi tutti tali soggetti, qualificati come compagni di caccia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il porto d'armi non costituisca un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi, e che l'autorità di pubblica sicurezza disponga di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l'affidabilità del richiedente e i rischi potenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi su situazioni non riconducibili alla buona condotta, anche prive di rilievo penale, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. Nel caso concreto, i diversi controlli, le frequentazioni non occasionali e anche il viaggio comune per la consegna di un cane da caccia costituivano elementi sufficienti a delineare un quadro di inaffidabilità. Il carattere isolato o risalente degli episodi, la depenalizzazione di alcuni reati, i precedenti rinnovi della licenza e il tempo trascorso non imponevano una diversa valutazione, considerata la natura preventiva e non sanzionatoria del provvedimento. L'istruttoria è stata ritenuta completa e il provvedimento adeguatamente motivato, anche perché l'amministrazione aveva considerato il contributo dell'interessato nella partecipazione procedimentale. L'interesse all'esercizio dell'attività venatoria è stato correttamente ritenuto recessivo rispetto all'esigenza di prevenire qualsiasi pericolo di abuso delle armi. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente di valutare l'affidabilità e la buona condotta del richiedente nell'ambito del rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di polizia; il giudizio può fondarsi anche su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta.

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato quale base del potere dell'amministrazione di valutare preventivamente l'affidabilità del titolare o richiedente il porto d'armi.

  • art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È indicato tra le disposizioni invocate dall'appellante in relazione al diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Consente all'autorità di pubblica sicurezza di negare o non rinnovare il porto d'armi sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità, anche senza pericolosità sociale accertata o abuso comprovato delle armi.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi; il suo rilascio o rinnovo presuppone che siano escluse, anche in termini potenziali, situazioni di rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico.
  • Nel valutare il rilascio o il rinnovo di un porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, nel quale l'interesse alla sicurezza collettiva prevale sull'interesse privato all'esercizio dell'attività venatoria.
  • Il giudizio di inaffidabilità può essere fondato su frequentazioni e situazioni non riconducibili alla buona condotta, anche prive di rilievo penale, senza che sia necessario accertare la pericolosità sociale del richiedente o un precedente abuso nell'uso delle armi.
  • Nell'ottica preventiva propria del diniego o della revoca del porto d'armi, anche elementi indiziari e valutazioni probabilistiche possono essere sufficienti, purché sorretti da un'istruttoria completa e da una motivazione idonea a delineare il rischio di abuso.
  • La risalenza degli episodi, il loro numero contenuto e i precedenti rinnovi della licenza non impediscono di fondare un diniego quando il quadro complessivo delle frequentazioni e degli altri elementi istruttori mantenga attuale un ragionevole dubbio sull'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.