Sentenza n. 476/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 149/2025, RG 301/2025 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 03/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 149/2025, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, alla cui esecuzione il Ministero è stato condannato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda di esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- L’accertata mancata esecuzione di un giudicato, in assenza di specifiche contestazioni dell’amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, comporta la dichiarazione di inottemperanza e l’ordine di integrale adempimento, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con il compito di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione quando l’inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 6542/2026 - Roma, Sezione 3B
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 1040/2026 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 1627/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 394/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 395/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 11 apr 2026Sentenza n. 397/2026 - Latina, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →