Corte di giustizia, Ordinanza C-520/23
Order of the Court of 15 December 2023. — UGA Nutraceuticals Srl v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-520/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto, nella fase preliminare di ammissione, il ricorso di UGA Nutraceuticals Srl contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto. Le doglianze sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e sul preteso difetto di motivazione erano formulate in termini troppo vaghi e generici. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso al proseguimento e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ammesso al proseguimento per mancata dimostrazione di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte
La questione giuridica
Se il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale in materia di opposizione a registrazione di marchio UE sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai fini dell’ammissione al proseguimento del ricorso ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se le censure sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 fossero formulate in modo sufficientemente preciso.
Principio di diritto
Un ricorso avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammesso al proseguimento se la domanda di ammissione non indica in modo chiaro, preciso e dettagliato la questione di diritto asseritamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, non specifica le parti della sentenza contestate né le disposizioni o la giurisprudenza violate; censure generiche su un preteso errore nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 o su un difetto di motivazione non sono sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso in materia di marchio UE non ammesso al proseguimento
L’ordinanza riguarda un ricorso proposto da UGA Nutraceuticals Srl avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 giugno 2023, resa nella controversia con l’EUIPO nell’ambito di un’opposizione relativa al segno "OMEGOR". La Corte, riunita nella formazione che decide se i ricorsi possano essere ammessi al proseguimento, si pronuncia esclusivamente sulla richiesta di ammissione prevista dall’articolo 58 bis dello Statuto.
Contesto procedurale
Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2022. UGA Nutraceuticals ha poi proposto impugnazione alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, ma, trattandosi di una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, il ricorso era soggetto alla previa verifica di ammissibilità sostanziale prevista dall’articolo 58 bis.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto, che subordina l’esame del ricorso alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una richiesta motivata e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, invocato dalla ricorrente nel merito delle censure.
Argomenti della ricorrente
UGA Nutraceuticals sosteneva che il ricorso sollevasse questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare affermava che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ignorando la giurisprudenza precedente, e che avrebbe sovrastimato la somiglianza tra prodotti farmaceutici a base di acidi grassi Omega-3 e taluni prodotti delle classi merceologiche rilevanti della classificazione di Nizza. Inoltre deduceva contraddizioni interne alla sentenza impugnata e vizi di motivazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative ai sensi dell’articolo 58 bis. Per poter essere esaminata, la domanda deve indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di ricorso;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- le ragioni per cui tale questione sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- le disposizioni o la giurisprudenza asseritamente violate;
- i punti specifici della sentenza impugnata contestati.
La Corte osserva che la richiesta di UGA Nutraceuticals non soddisfa tali criteri. Quanto alla censura sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la ricorrente si limita ad affermazioni generiche circa un errore di diritto e una pretesa violazione della giurisprudenza, senza indicare con precisione quali errori siano stati commessi, quali pronunce siano state disattese e quali paragrafi della sentenza del Tribunale siano in discussione. Quanto alle doglianze su contraddittorietà e difetto di motivazione, le spiegazioni fornite sono giudicate troppo vaghe e imprecise per consentire alla Corte di comprenderne la portata giuridica.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso al proseguimento. In materia di spese, poiché l’ordinanza interviene prima della notificazione del ricorso alla controparte, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio ricavabile
La fase di ammissione del ricorso ex articolo 58 bis è rigorosa e non può essere superata con censure generiche o non circostanziate. Nel contenzioso in materia di marchio UE, il ricorrente deve formulare in modo preciso la questione di diritto e dimostrare concretamente la sua rilevanza sistemica; in difetto, il ricorso non è ammesso al proseguimento.
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