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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-457/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2023. — Commissione europea contro Granducato di Lussemburgo e a. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Decisione fiscale anticipata (tax ruling) adottata da uno Stato membro – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno – Nozione di “vantaggio” – Determinazione del quadro di riferimento – Tassazione cosiddetta “normale” secondo il diritto nazionale – Principio di libera concorrenza (Arm’s length principle) – Controllo da parte della Corte dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale. — Causa C-457/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione sugli aiuti di Stato relativi al ruling fiscale lussemburghese concesso ad Amazon. Pur rilevando errori di diritto del Tribunale sulla portata del principio di libera concorrenza e sul ricorso alle linee guida OCSE, la Corte conferma che la Commissione non poteva applicare un principio autonomo di arm’s length non incorporato nel diritto lussemburghese al momento del ruling. Ne deriva che non era dimostrata l’esistenza di un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Impugnazione in materia di aiuti di Stato contro un ruling fiscale lussemburghese ad Amazon: la Corte chiarisce che il vantaggio selettivo va valutato solo alla luce del diritto nazionale applicabile e non di un principio autonomo di libera concorrenza dell’Unione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel valutare l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare: (i) nell’interpretare e applicare il principio di libera concorrenza come parametro autonomo; (ii) nel determinare il quadro di riferimento e la tassazione normale; (iii) nell’esaminare il metodo di transfer pricing approvato nel ruling fiscale lussemburghese; e, di riflesso, se la decisione della Commissione fosse correttamente annullata.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato fiscali, il vantaggio selettivo può essere accertato solo prendendo come riferimento il regime tributario normale effettivamente risultante dal diritto nazionale applicabile; non esiste, allo stato attuale del diritto dell’Unione, un principio autonomo di libera concorrenza applicabile in via diretta alla valutazione ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, la Commissione non può fondare la decisione su linee guida OCSE o su un’idea autonoma di arm’s length, salvo che tali parametri siano espressamente incorporati nel diritto nazionale pertinente. Nel caso di specie, pur correggendo alcuni errori di diritto del Tribunale, la Corte ha ritenuto che la decisione della Commissione fosse comunque infondata perché il ruling e la sua valutazione erano stati costruiti su un presupposto non consentito dal diritto dell’Unione, sicché l’annullamento della decisione restava corretto.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 164, paragrafo 3, della legge lussemburghese sull’imposta sul reddito

Impugnazione Commissione c. Lussemburgo e Amazon su ruling fiscale e aiuti di Stato

La pronuncia decide l’impugnazione proposta dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2018/859 relativa a un ruling fiscale lussemburghese favorevole al gruppo Amazon. La controversia riguarda la qualificazione come aiuto di Stato di un accordo di pricing infragruppo e, in particolare, la nozione di vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti essenziali e struttura societaria

Il gruppo Amazon aveva ristrutturato le attività europee nel 2006 mediante la creazione in Lussemburgo di LuxSCS e LuxOpCo. LuxSCS deteneva e concedeva in licenza taluni beni immateriali; LuxOpCo operava come società europea principale del gruppo, gestendo attività online, vendite e servizi, e remunerava LuxSCS tramite royalty. Nel 2003 Amazon aveva chiesto all’amministrazione fiscale lussemburghese un ruling che approvasse il metodo di determinazione della royalty e il trattamento fiscale della struttura. Il ruling fu concesso il 6 novembre 2003 e prorogato nel 2010, applicandosi fino al giugno 2014.

Procedimento amministrativo e decisione della Commissione

La Commissione avviò l’indagine formale nel 2014 e adottò nel 2017 la decisione contestata, ritenendo che il ruling e l’accettazione delle dichiarazioni fiscali annuali costituissero un aiuto di Stato incompatibile. Secondo la Commissione, il ruling aveva consentito a LuxOpCo di ridurre la propria base imponibile applicando un metodo di transfer pricing non conforme al principio di libera concorrenza. La decisione si basava su una constatazione principale e su tre constatazioni sussidiarie: in sintesi, la Commissione riteneva che il metodo approvato attribuisse a LuxOpCo una remunerazione troppo bassa e trasferisse a LuxSCS un utile eccessivo.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un vantaggio. Aveva censurato, tra l’altro, l’analisi funzionale della Commissione, la scelta della parte da sottoporre a test, il calcolo della remunerazione di libera concorrenza e le scelte metodologiche delle constatazioni sussidiarie. Poiché tale vizio era sufficiente, non aveva esaminato gli altri motivi.

Questioni esaminate in impugnazione

La Commissione sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente interpretato e applicato il principio di libera concorrenza e avesse sbagliato nel delimitare il quadro di riferimento e nel valutare il vantaggio selettivo. Il Lussemburgo e Amazon eccepivano, in sostanza, che la Commissione volesse trasformare in questioni di diritto valutazioni di fatto.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte chiarisce che le censure della Commissione sono ricevibili. Determinare se il Tribunale abbia correttamente delimitato il sistema di riferimento e applicato il principio di libera concorrenza è una questione di diritto, sindacabile in impugnazione ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58 dello Statuto.

Ragionamento della Corte sul diritto applicabile

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in materia di aiuti fiscali, il sistema di riferimento deve essere individuato nel diritto nazionale applicabile e il vantaggio selettivo va misurato rispetto alla tassazione "normale" definita da quel diritto. Fuori dai settori armonizzati, spetta allo Stato membro determinare le caratteristiche costitutive dell’imposta. La Corte ribadisce inoltre che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, non esiste un principio autonomo di libera concorrenza applicabile indipendentemente dal suo recepimento nel diritto nazionale. Le linee guida OCSE non sono vincolanti e possono essere considerate solo se il diritto nazionale vi fa espressamente rinvio.

Errori rilevati nella sentenza del Tribunale

Pur rilevando che il Tribunale aveva commesso errori nel ritenere applicabile in via generale il principio di libera concorrenza e nel conferire rilievo autonomo alle linee guida OCSE, la Corte osserva che ciò non basta a cassare la sentenza. La Commissione, infatti, aveva costruito la propria decisione come se tale principio fosse direttamente operante nel diritto dell’Unione e aveva applicato retroattivamente un’integrazione normativa lussemburghese intervenuta solo dal 1o gennaio 2017, quindi dopo il ruling in esame.

Esito della causa

La Corte afferma che, non essendo soddisfatto il requisito dell’incorporazione nel diritto nazionale del principio di libera concorrenza al momento del ruling, la Commissione non poteva validamente utilizzare tale parametro per dimostrare un vantaggio selettivo. Ne consegue che il Tribunale, pur con motivazione in parte errata, aveva correttamente annullato la decisione della Commissione perché quest’ultima non aveva dimostrato l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Spese

L’impugnazione è respinta integralmente. La Commissione è condannata alle spese sostenute dal Granducato di Lussemburgo e da Amazon; l’Irlanda sopporta le proprie spese come interveniente.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità direttatransfer pricingruling fiscalicontrollo giurisdizionale in impugnazione

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