Tribunale, Ordinanza T-103/23
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 15 dicembre 2023. — Victor-Constantin Stan contro Procura europea. — Ricorso di annullamento – Articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1939 – Decisione della camera permanente della Procura europea di portare il caso in giudizio – Atto procedurale della Procura europea – Incompetenza. — Causa T-103/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Stan contro la decisione della camera permanente della Procura europea che lo riguardava, ritenendo di non essere competente a sindacare un atto procedurale dell'EPPO mediante l'articolo 263 TFUE. Ha ribadito che il regolamento 2017/1939 prevede un sistema speciale di controllo giurisdizionale fondato sui giudici nazionali e, in via pregiudiziale, sulla Corte di giustizia. Le censure fondate sul diritto a un ricorso effettivo e sull'articolo 47 della Carta non possono superare il dato testuale della norma, né fondare un'interpretazione contra legem.
Ricorso di annullamento contro la decisione della camera permanente della Procura europea di portare il caso in giudizio: il Tribunale dichiara la propria incompetenza perché gli atti procedurali della Procura europea sono impugnabili secondo il regime speciale dell'articolo 42 del regolamento 2017/1939 e non mediante l'articolo 263 TFUE.
La questione giuridica
Se una decisione della camera permanente della Procura europea che dispone il rinvio a giudizio costituisca un atto procedurale impugnabile dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 263 TFUE, oppure se il controllo giurisdizionale sia disciplinato in via esclusiva dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939; in subordine, se il regime di tutela così previsto sia compatibile con il diritto a un ricorso effettivo e con la competenza della Corte di giustizia.
Principio di diritto
Gli atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi non possono essere impugnati direttamente dinanzi al Tribunale con un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE quando il regolamento (UE) 2017/1939 prevede un regime speciale di controllo giurisdizionale: l'articolo 42 attribuisce tale controllo ai giudici nazionali competenti, con possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Un'interpretazione che consentisse al Tribunale di conoscere direttamente del ricorso contro un atto procedurale della EPPO sarebbe contra legem; pertanto il Tribunale si dichiara incompetente e respinge il ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 86 TFUE
- Articolo 19 TUE
- Articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso di annullamento contro una decisione di rinvio a giudizio della Procura europea
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Victor-Constantin Stan contro la decisione della camera permanente n. 4 della Procura europea del 9 dicembre 2022, con cui il procedimento nei suoi confronti è stato portato in giudizio. Il Tribunale, decima sezione, decide sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla EPPO e si concentra in via preliminare sulla propria competenza.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento trae origine da denunce registrate presso la Direzione nazionale anticorruzione di Timişoara e dall'avocazione del caso da parte del procuratore europeo delegato in Romania. Dopo l'avvio delle indagini, il ricorrente ha acquisito lo status di imputato per asserita acquisizione illegale di fondi rumeni, in relazione alla presentazione di documenti falsi, inesatti o incompleti per ottenere finanziamenti pubblici. La camera permanente della EPPO ha poi disposto il rinvio a giudizio del caso, archiviando solo la parte relativa a fatti di corruzione e falsificazione non riferiti al ricorrente.
Domanda proposta al Tribunale
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e degli atti conseguenti, oltre, in via subordinata, una declaratoria di inapplicabilità delle disposizioni del regolamento interno della Procura europea incompatibili con il regolamento (UE) 2017/1939. La Procura europea eccepiva l'incompetenza del Tribunale e l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che il controllo degli atti procedurali dell'EPPO è disciplinato esclusivamente dall'articolo 42 del regolamento 2017/1939.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l'articolo 42 del regolamento (UE) 2017/1939, che distingue tra:
- atti procedurali della Procura europea destinati a produrre effetti giuridici verso terzi, sottoposti al controllo dei giudici nazionali competenti, conformemente al diritto nazionale;
- questioni di validità e interpretazione da sollevare in via pregiudiziale dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE;
- alcune decisioni specifiche della EPPO impugnabili direttamente in base all'articolo 263 TFUE, come le decisioni di archiviazione del caso contestate direttamente sulla base del diritto dell'Unione, le decisioni che incidono sui diritti degli interessati del capo VIII e talune decisioni non procedurali o amministrative. Vengono inoltre richiamati l'articolo 86 TFUE, l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che il meccanismo di controllo degli atti procedurali della Procura europea è un sistema sui generis, voluto dal legislatore dell'Unione per garantire rimedi giurisdizionali effettivi. Tuttavia, il testo dell'articolo 42 è ritenuto inequivoco: per gli atti procedurali che producono effetti verso terzi, la competenza appartiene ai giudici nazionali, mentre la Corte interviene solo in via pregiudiziale.
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, un'interpretazione dell'articolo 42 idonea a fondare la competenza del Tribunale in nome del diritto a un ricorso effettivo. Il Tribunale respinge tale impostazione, affermando che un'interpretazione estensiva non può spingersi oltre il testo e non può sfociare in un'interpretazione contra legem. Neppure una possibile eccezione di illegittimità può essere esaminata, poiché il Tribunale è comunque incompetente a conoscere del ricorso principale.
Quanto alla tutela effettiva, il Tribunale rileva che il ricorrente può contestare gli atti procedurali dinanzi ai giudici nazionali competenti e, in quel contesto, sollevare questioni di validità o interpretazione che potranno essere rimesse alla Corte di giustizia. Pertanto, il sistema previsto dal regolamento 2017/1939 non esclude la tutela giurisdizionale, ma la canalizza attraverso il meccanismo nazionale e pregiudiziale.
Decisione e conseguenze processuali
Accolto il primo motivo di irricevibilità, il Tribunale respinge il ricorso per incompetenza. Non esamina le censure relative al regolamento interno della Procura europea, considerate attinenti al merito.
Poiché il ricorso è stato respinto, non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo. Il ricorrente è condannato alle spese, salvo quelle relative alle istanze di intervento, che restano a carico di ciascun interessato.
Principio affermato
La decisione conferma che il contenzioso sugli atti procedurali dell'EPPO non può essere trasferito al Tribunale mediante l'articolo 263 TFUE quando il regolamento 2017/1939 ha predisposto un rimedio speciale davanti ai giudici nazionali con eventuale controllo pregiudiziale della Corte di giustizia. La tutela giurisdizionale effettiva, secondo il Tribunale, è garantita da questo sistema e non richiede una competenza diretta del giudice dell'Unione.
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