Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-521/23

Order of the Court of 15 December 2023. — UGA Nutraceuticals Srl v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-521/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere con l’impugnazione proposta da UGA Nutraceuticals contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione in materia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In difetto di una puntuale indicazione degli errori di diritto e delle parti della sentenza contestate, il ricorso non è stato ammesso e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato assenso a procedere per insufficiente dimostrazione dell’importanza delle questioni sollevate ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale in materia di opposizione a registrazione di marchio UE potesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, in quanto idoneo a sollevare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure relative all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e alla motivazione della sentenza fossero state formulate in modo sufficientemente preciso.

Principio di diritto

Un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE soggetta al filtro di ammissibilità ex articolo 58 bis dello Statuto può essere autorizzato a proseguire solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi di ricorso sollevano effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta invocare in termini generici un errore nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, una presunta contraddizione della sentenza o un difetto di motivazione. Poiché UGA Nutraceuticals non ha individuato con precisione gli errori di diritto, le parti della sentenza contestate, né le decisioni asseritamente violate, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere con il ricorso e ha posto le spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Mancato assenso a procedere con il ricorso in materia di marchio UE

L’ordinanza riguarda un ricorso avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-496/22, relativa a un’opposizione davanti all’EUIPO tra UGA Nutraceuticals Srl e BASF AS sul segno OMEGOR VITALITY. La Corte è stata chiamata, in via preliminare, a decidere se il ricorso potesse essere autorizzato a proseguire ai sensi del meccanismo di filtro previsto per talune impugnazioni in materia di proprietà intellettuale.

Contesto procedurale e oggetto del ricorso

UGA Nutraceuticals chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 28 giugno 2023, che aveva confermato la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 giugno 2022. Il procedimento principale riguardava un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama:

  • l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina la prosecuzione di determinati ricorsi alla verifica preliminare della loro rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
  • gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda motivata contenente tutti gli elementi necessari alla decisione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, invocato nel merito dalla ricorrente;
  • l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per la regolazione delle spese.

Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione

La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda deve esporre in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di ricorso;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • le ragioni specifiche per cui tale questione sarebbe significativa secondo i criteri dell’articolo 58 bis.

Nel caso di specie, la Corte rileva che UGA Nutraceuticals si era limitata a sostenere, in termini generici, che il Tribunale aveva erroneamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e si sarebbe discostato dalla giurisprudenza dell’Unione, affermando inoltre che il Tribunale avrebbe contraddetto sé stesso e omesso di motivare adeguatamente parti della sentenza. Tuttavia, la domanda non indicava con precisione:

  • la natura esatta degli errori di diritto denunciati;
  • i paragrafi della sentenza impugnata contestati;
  • le decisioni della Corte di giustizia o del Tribunale che si assumevano violate;
  • le ragioni concrete per cui le asserite contraddizioni avrebbero posto una questione rilevante per il diritto dell’Unione.

Decisione e spese

Constatata l’insufficienza della motivazione della domanda di ammissione, la Corte conclude che il ricorso non dimostra l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a proseguire. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alla controparte, la Corte dispone che UGA Nutraceuticals sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

La pronuncia conferma che il filtro di ammissibilità dei ricorsi in materia di marchio UE richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica delle censure: richiami generici a errori nell’interpretazione del regolamento sui marchi, alla giurisprudenza precedente o a vizi di motivazione non sono sufficienti per superare la selezione preliminare del ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeadiritto della proprietà intellettualeprocedure di impugnazione dinanzi alla corte di giustiziaopposizione alla registrazione di marchiospese processuali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.