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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-143/23

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 15 December 2023. — Fugro NV v Council of the European Union. — Action for annulment – Taxation – Combating of tax avoidance – Directive (EU) 2022/2523 – Global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union – International shipping income exclusion – Challenge to the scope of that exclusion – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-143/23

Giurisprudenza europea62023TO0143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Fugro NV contro la direttiva (UE) 2022/2523 sulla minimum taxation globale. La società sosteneva che l’articolo 17 della direttiva restringesse indebitamente l’esclusione per il reddito da navigazione marittima internazionale, incidendo sul regime olandese di tonnage tax di cui beneficiava. Il Tribunale ha ritenuto che la direttiva fosse di applicazione generale e che Fugro non fosse individualmente interessata, escludendo così la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Ricorso di annullamento contro la direttiva (UE) 2022/2523 sulla minimum taxation globale: irricevibilità per difetto di legittimazione individuale del soggetto interessato dall’esclusione per il reddito da shipping internazionale.

La questione giuridica

Se Fugro NV fosse legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE contro la direttiva (UE) 2022/2523, in particolare contro l’articolo 17 relativo all’esclusione del reddito da navigazione marittima internazionale, nonostante la direttiva sia rivolta agli Stati membri e adottata con procedura legislativa speciale; più precisamente, se la società fosse direttamente e individualmente interessata dall’atto, alla luce della propria posizione nel settore marittimo e della fruizione del regime olandese di tonnage tax.

Principio di diritto

Una società che rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della direttiva (UE) 2022/2523, anche se opera nel settore marittimo e beneficia di un regime nazionale di tonnage tax, non è individualmente interessata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE quando la direttiva si applica in modo generale e astratto a tutti gli operatori che soddisfano criteri oggettivi; di conseguenza, poiché la direttiva è indirizzata agli Stati membri e non costituisce un atto regolamentare, il ricorso è irricevibile per difetto di legittimazione ad agire.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 115 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2022/2523
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 142 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale

Direttiva (UE) 2022/2523 e esclusione del reddito da shipping internazionale

La decisione riguarda un ricorso di annullamento proposto da Fugro NV contro la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio sulla garanzia di un livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali e i gruppi nazionali di grandi dimensioni. Il nodo della controversia è l’articolo 17 della direttiva, relativo all’esclusione del reddito da navigazione marittima internazionale e del reddito accessorio qualificato, che secondo la ricorrente avrebbe un ambito troppo ristretto e non terrebbe conto del regime olandese di tonnage tax autorizzato in materia di aiuti di Stato.

Fatti essenziali e posizione della ricorrente

Fugro NV è una società stabilita nei Paesi Bassi, capogruppo di un gruppo multinazionale operante in molti Paesi dentro e fuori l’Unione. Oltre alle attività di geotecnica, survey e geoscienze, svolge anche attività di ship management. La società era stata ammessa dal fisco olandese al regime di tonnage tax a partire dall’anno d’imposta 2014, su richiesta presentata nel 2014. La ricorrente sosteneva di aver effettuato investimenti di lungo periodo confidando nella stabilità di tale regime e lamentava che la direttiva non prevedesse misure transitorie o clausole di salvaguardia.

Contenuto della direttiva contestata

La direttiva è stata adottata dal Consiglio il 14 dicembre 2022 sulla base dell’articolo 115 TFUE, con procedura legislativa speciale, ed è rivolta agli Stati membri. Essa mira a stabilire misure comuni per la tassazione minima effettiva dei gruppi multinazionali e dei grandi gruppi domestici, mediante una top-up tax da applicarsi quando le entità costitutive sono sottotassate. L’articolo 17 esclude dal calcolo del reddito qualificato il reddito da navigazione marittima internazionale e quello accessorio qualificato, purché l’entità dimostri che la gestione strategica o commerciale delle navi interessate sia effettivamente svolta dalla giurisdizione in cui l’entità è stabilita; inoltre, il reddito accessorio qualificato aggregato non può superare il 50% del reddito da shipping internazionale.

Eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio

Il Consiglio ha eccepito che Fugro non fosse legittimata ad agire perché la direttiva non era indirizzata alla società, non era un atto regolamentare e non la riguardava individualmente. Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un soggetto privato può impugnare solo: un atto a sé indirizzato; un atto che lo riguarda direttamente e individualmente; oppure un atto regolamentare che lo riguarda direttamente senza misure di esecuzione. Nel caso concreto, la direttiva è indirizzata agli Stati membri e, essendo stata adottata con procedura legislativa speciale, non costituisce un atto regolamentare.

Valutazione della legittimazione individuale

Il Tribunale ha esaminato in primo luogo la condizione dell’interesse individuale, ritenendola decisiva. Ha ribadito il criterio classico della giurisprudenza Plaumann: un soggetto è individualmente interessato solo se è colpito da una misura per qualità peculiari o circostanze di fatto che lo distinguano in modo analogo a un destinatario dell’atto. Ha osservato che la direttiva e, in particolare, l’articolo 17, si applicano in base a criteri oggettivi: tipo di attività svolta, soglia di ricavi, classificazione del reddito e localizzazione della gestione strategica o commerciale delle navi. Di conseguenza, l’atto produce effetti giuridici per tutti gli operatori che si trovino in situazioni analoghe, senza colpire Fugro per caratteristiche singolari.

Argomenti respinti dal Tribunale

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui il fatto di rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva e di essere direttamente interessata fosse sufficiente a fondare anche l’interesse individuale. Ha chiarito che interesse diretto e interesse individuale sono requisiti distinti e cumulativi. Ha poi respinto il richiamo all’articolo 47 della Carta, affermando che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non può alterare il sistema di ricevibilità stabilito dai Trattati.

Parimenti, il Tribunale ha escluso che Fugro appartenesse a un gruppo chiuso e limitato di soggetti titolari di diritti acquisiti sul regime di tonnage tax. La direttiva, secondo il Tribunale, persegue un obiettivo generale di attuazione delle model rules OCSE sulla minimum taxation e tiene conto del settore shipping in termini generali, senza prendere di mira specificamente i beneficiari del regime olandese. Inoltre, il gruppo dei potenziali beneficiari del tonnage tax scheme non era chiuso al momento dell’adozione dell’atto, poiché altri operatori marittimi potevano ancora accedervi in futuro. La mera aspettativa di mantenere il vantaggio fiscale non integra un diritto acquisito individualizzante.

Decisione e conseguenze processuali

Accertata la mancanza di interesse individuale, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso senza esaminare ulteriormente l’interesse diretto. Di conseguenza, non è stato necessario decidere sulle domande di intervento del Regno dei Paesi Bassi, della Commissione e degli operatori del settore. Quanto alle spese, Fugro è stata condannata a sopportare le proprie e quelle del Consiglio, con una regolazione autonoma delle spese relative agli interventi.

Principio ricavabile dalla pronuncia

La pronuncia conferma che un operatore economico non può impugnare direttamente una direttiva fiscale di portata generale solo perché essa incide sul suo modello di business o su un regime nazionale favorevole di cui beneficia. In assenza di una differenziazione individuale rispetto agli altri operatori assoggettati agli stessi criteri oggettivi, manca la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttaimpugnazione degli atti dell'unioneminimum taxation globaleshipping e tonnage taxrilevanza processuale e ricevibilità

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