Corte di giustizia, Sentenza C-340/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2023. — VB contro Natsionalna agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi a tale trattamento – Articolo 24 – Responsabilità del titolare del trattamento – Articolo 32 – Misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento – Valutazione dell’adeguatezza di tali misure – Portata del sindacato giurisdizionale – Assunzione delle prove – Articolo 82 – Diritto al risarcimento e responsabilità – Esonero eventuale dalla responsabilità del titolare del trattamento in caso di violazione commessa da terzi – Domanda di risarcimento di un danno immateriale fondata sul timore di un potenziale utilizzo abusivo di dati personali. — Causa C-340/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il RGPD in materia di data breach e risarcimento del danno. Esclude che un attacco hacker o una divulgazione da terzi bastino, da soli, a dimostrare l’inadeguatezza delle misure di sicurezza o a esonerare il titolare da responsabilità. Precisa che il giudice nazionale deve valutare concretamente l’adeguatezza delle misure e che l’onere della prova grava sul titolare del trattamento. Riconosce infine che il timore di un futuro uso abusivo dei dati può costituire un danno immateriale risarcibile, se fondato nelle circostanze del caso.
Responsabilità del titolare del trattamento per violazione dei dati: criteri di adeguatezza delle misure di sicurezza, onere della prova, esonero ex articolo 82, paragrafo 3, RGPD e risarcibilità del timore di un futuro uso abusivo dei dati
La questione giuridica
La Corte è chiamata a chiarire: se una divulgazione o un accesso non autorizzati a dati personali bastino da soli a dimostrare l’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative ex articoli 24 e 32 RGPD; come debba essere svolto il controllo giurisdizionale sull’adeguatezza di tali misure e chi ne sopporti l’onere probatorio nel giudizio risarcitorio ex articolo 82 RGPD; se un attacco informatico commesso da terzi esoneri automaticamente il titolare dalla responsabilità; e se il timore di un futuro utilizzo abusivo dei dati possa integrare un danno immateriale risarcibile.
Principio di diritto
La Corte afferma che un accesso o una divulgazione non autorizzati dei dati da parte di terzi non bastano, da soli, a provare l’inadeguatezza delle misure di sicurezza del titolare; l’adeguatezza va valutata in concreto dal giudice nazionale, che deve esaminare nel merito rischi, natura e attuazione delle misure. Nel giudizio risarcitorio ex articolo 82 RGPD l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure grava sul titolare del trattamento; una perizia non è mezzo di prova automaticamente necessario né sufficiente. Il titolare non è esonerato automaticamente per il solo fatto che l’evento derivi da terzi: deve provare che il fatto dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Inoltre, il timore fondato di un futuro uso abusivo dei dati può integrare, di per sé, un danno immateriale risarcibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 4, punti 1, 7, 10 e 12, RGPD
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, RGPD
- Articolo 24 RGPD
- Articolo 32 RGPD
- Articolo 79, paragrafo 1, RGPD
- Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3, RGPD
- Considerando 4 RGPD
- Considerando 10 RGPD
- Considerando 11 RGPD
- Considerando 74 RGPD
- Considerando 76 RGPD
- Considerando 83 RGPD
- Considerando 85 RGPD
- Considerando 146 RGPD
Responsabilità per violazione dei dati personali e danno da timore di uso abusivo futuro
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Bulgaria) in una controversia tra una persona fisica e l’Agenzia nazionale per le entrate pubbliche bulgara, titolare del trattamento. La causa nasce da un attacco informatico al sistema della NAP, seguito dalla divulgazione online di dati personali di milioni di persone, e riguarda il risarcimento del danno immateriale chiesto da un interessato ai sensi del RGPD.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente sostiene di aver subito un danno immateriale perché la pubblicazione dei suoi dati le avrebbe generato timore per un possibile utilizzo abusivo futuro, compresi ricatto, aggressione o rapimento. La NAP contesta la propria responsabilità, affermando di aver adottato le misure necessarie, di non avere nesso causale con il danno lamentato e di essere stata essa stessa vittima di un’azione dolosa di terzi non controllabili. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, ritenendo non dimostrata l’inerzia della NAP e inesistente un danno immateriale risarcibile; in cassazione il giudice del rinvio ha sollevato cinque questioni interpretative sul RGPD.
Normativa rilevante
La Corte esamina, in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 2, RGPD, sul principio di responsabilizzazione;
- l’articolo 24 RGPD, sulla responsabilità del titolare del trattamento;
- l’articolo 32 RGPD, sulla sicurezza del trattamento;
- l’articolo 79, paragrafo 1, RGPD, sul ricorso giurisdizionale effettivo;
- l’articolo 82, paragrafi 1-3, RGPD, sul diritto al risarcimento e sull’esonero da responsabilità;
- le definizioni dell’articolo 4, punti 10 e 12, RGPD;
- i considerando 74, 76, 83, 85 e 146 del regolamento.
Primo e secondo quesito: adeguatezza delle misure di sicurezza
La Corte afferma che gli articoli 24 e 32 RGPD non possono essere letti nel senso che la sola divulgazione non autorizzata dei dati o il solo accesso non autorizzato da parte di terzi consentano di presumere, in modo assoluto, l’inadeguatezza delle misure adottate dal titolare. Il regolamento impone un regime di gestione del rischio: il titolare deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre i rischi, non per eliminare ogni rischio di violazione.
L’adeguatezza va quindi verificata in concreto. Il giudice nazionale deve valutare:
- i rischi specifici derivanti dal trattamento;
- la probabilità e la gravità di tali rischi;
- la natura, il contenuto e l’effettiva attuazione delle misure;
- lo stato dell’arte e i costi di attuazione;
- il contesto, l’ambito e le finalità del trattamento.
Ne consegue che il controllo giurisdizionale non può limitarsi a registrare la mera esistenza di un data breach, ma deve essere un esame nel merito delle misure effettivamente adottate.
Terzo quesito: onere della prova e perizia
La Corte chiarisce che il principio di responsabilizzazione dell’articolo 5, paragrafo 2, concretizzato dall’articolo 24 RGPD, comporta che l’onere di dimostrare l’adeguatezza delle misure di sicurezza spetta al titolare del trattamento, anche in un’azione di risarcimento ex articolo 82. Tale conclusione è coerente con la struttura del regolamento e con l’esigenza di non svuotare di contenuto il diritto al risarcimento degli interessati.
Quanto alla perizia giudiziaria, la Corte precisa che il diritto dell’Unione non disciplina le regole probatorie specifiche in materia; queste restano, in linea di principio, rimesse al diritto processuale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Una perizia non può però essere considerata sistematicamente necessaria né automaticamente sufficiente: il giudice deve poter fondare la propria valutazione su tutte le prove disponibili e svolgere una valutazione autonoma e obiettiva.
Quarto quesito: esonero da responsabilità in caso di violazione da parte di terzi
L’articolo 82, paragrafo 3, non prevede un’esenzione automatica quando il data breach sia causato da terzi, compresi i criminali informatici. Il titolare può essere esonerato solo se dimostra che il fatto dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Se la violazione è stata resa possibile da un inadempimento del titolare agli obblighi di sicurezza e protezione del RGPD, il nesso di imputabilità permane.
In altri termini, l’attacco hacker non basta da solo a interrompere la responsabilità: occorre verificare se il titolare abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera f), 24 e 32 RGPD e se tra una sua eventuale violazione e il danno esista un nesso causale.
Quinto quesito: danno immateriale da timore di uso abusivo futuro
La Corte interpreta in modo ampio la nozione di danno immateriale dell’articolo 82, paragrafo 1. Il testo del regolamento non esclude che il timore di un futuro utilizzo abusivo dei propri dati, sorto dopo una violazione, possa costituire di per sé un danno risarcibile. Il considerando 146 invita a un’interpretazione ampia del concetto di danno, e il considerando 85 menziona espressamente la perdita di controllo sui dati come pregiudizio potenzialmente risarcibile.
Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare che il timore sia reale e fondato nelle circostanze concrete del caso. Non è richiesto che si sia già verificato un ulteriore uso illecito dei dati, ma la persona interessata deve provare che le conseguenze lamentate integrino effettivamente un danno immateriale.
Dispositivo e principi applicati
La Corte risponde quindi che:
- il solo data breach da parte di terzi non basta a dimostrare l’inadeguatezza delle misure di sicurezza;
- la valutazione dell’adeguatezza va svolta in concreto dal giudice nazionale;
- l’onere di provare l’adeguatezza grava sul titolare del trattamento;
- la perizia non è mezzo di prova obbligatorio e risolutivo;
- il titolare non è automaticamente esonerato se la violazione è commessa da terzi;
- il timore di un possibile uso abusivo futuro dei dati può costituire danno immateriale risarcibile.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la sentenza rafforza il contenzioso risarcitorio da data breach: il titolare deve documentare in modo robusto le misure tecniche e organizzative adottate e la loro aggiornamento continuo, mentre l’interessato può fondare la domanda anche su un pregiudizio psichico o emotivo derivante dal timore del futuro uso illecito dei dati. La decisione conferma che il giudice deve effettuare un controllo sostanziale, non meramente formale, sulla sicurezza del trattamento e sulla prova dell’imputabilità dell’evento.
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