Corte di giustizia, Ordinanza C-533/23
Order of the Court of 15 December 2023. — Sanity Group GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-533/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Sanity Group GmbH contro la sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione in materia di marchio UE. Ha ritenuto che il ricorso non dimostrasse, con precisione e concretezza, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione a procedere perché il ricorso non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso in cassazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, perché solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riferimento all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 e alla pretesa contraddizione con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale.
Principio di diritto
Un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è autorizzato a procedere se la domanda di autorizzazione si limita ad affermare, in modo generico, che il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 o avrebbe disatteso la giurisprudenza, senza indicare in modo preciso e concreto la questione di diritto, la similitudine tra le situazioni giurisprudenziali invocate e la ragione per cui tale questione sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera novità dell’argomento, il fatto che possa interessare molti settori o il richiamo a un presunto errore di valutazione non bastano a soddisfare l’onere probatorio richiesto dall’articolo 58 bis dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE
- Direttiva (UE) 2015/2436
Ricorso in cassazione in materia di marchio UE e mancata autorizzazione a procedere
La Corte di giustizia, riunita nella formazione competente a decidere se un ricorso possa essere ammesso, ha esaminato il ricorso di Sanity Group GmbH contro la sentenza del Tribunale nella causa T‑541/22. La controversia nasceva da un procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO, nel quale era intervenuta AC Marca Brands, SL.
Contesto processuale e quadro normativo
Il ricorso era soggetto al meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, applicabile ai ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO. In base a tale sistema, il ricorso non può proseguire salvo che la Corte riconosca, con ordinanza motivata, che esso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La domanda di autorizzazione doveva quindi soddisfare gli obblighi previsti dagli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, ossia indicare con precisione la questione di diritto rilevante e spiegare perché essa abbia rilevanza sistemica.
Censure proposte dalla ricorrente
Sanity Group sosteneva che i quattro motivi di ricorso, tutti fondati sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, presentassero una rilevanza generale tale da giustificare l’ammissione del ricorso. In particolare, deduceva:
- un errore del Tribunale nell’escludere la distintività del termine "Group" nell’analisi della somiglianza globale dei marchi;
- una mancata rivalutazione dell’influenza della somiglianza fonetica nel giudizio sul nesso tra i segni e sul rischio di pregiudizio;
- una sottovalutazione del grado di reputazione del marchio anteriore;
- l’omessa considerazione del fatto che la coincidenza tra i segni riguardava solo elementi non distintivi o debolmente distintivi, come "Sani" e "Sany".
La ricorrente richiamava, a sostegno, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, tra cui le sentenze Hansson e Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen, nonché pronunce del Tribunale in materia di marchi.
Valutazione della Corte sulla domanda di autorizzazione
La Corte ha ricordato che l’onere di dimostrare la sussistenza di una questione significativa grava integralmente sul ricorrente. La domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve spiegare, in modo chiaro e dettagliato:
- quale questione di diritto sia sollevata da ciascun motivo;
- perché tale questione sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- in caso di contrasto giurisprudenziale allegato, in cosa consista esattamente la contraddizione e perché essa sia rilevante.
La Corte ha poi osservato che la semplice affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato la propria giurisprudenza o quella della Corte non è sufficiente. Occorre anche dimostrare la comparabilità concreta delle situazioni esaminate nelle pronunce invocate, cosa che nel caso di specie non era stata fatta.
Mancata dimostrazione della rilevanza sistemica
Secondo la Corte, Sanity Group si era limitata a formule generali. In particolare:
- il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata su una determinata questione non implica di per sé che la questione sia significativa;
- la circostanza che la questione possa riguardare molti settori o molte controversie non basta a renderla rilevante ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto;
- le allegazioni relative alla presunta erroneità della valutazione del Tribunale non erano supportate da elementi concreti e specifici del caso.
La Corte ha ribadito che il filtro di ammissibilità è volto a limitare il proprio controllo alle sole questioni di diritto di effettiva importanza sistemica. Poiché il ricorso non soddisfaceva tali requisiti, non poteva essere ammesso a procedere.
Dispositivo e spese
La Corte ha quindi deciso che il ricorso non fosse autorizzato a procedere. Quanto alle spese, ha stabilito che Sanity Group GmbH sopportasse le proprie spese, considerando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, le quali non avevano quindi sostenuto costi.
Principio desumibile
Ai fini dell’ammissione di un ricorso avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE, non basta dedurre errori di diritto o contrasti giurisprudenziali in termini astratti: il ricorrente deve dimostrare con precisione la questione di diritto, la comparabilità dei precedenti richiamati e la specifica rilevanza della questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In difetto, il ricorso è respinto in limine.
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