Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15881/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da due enti creditizi per far dichiarare inefficace una donazione con cui un ex sindaco di banca aveva trasferito alla moglie la propria quota di immobile, riservandosi un diritto di abitazione su altro appartamento. L’azione revocatoria era fondata su un credito risarcitorio litigioso derivante da una pretesa mala gestio del medesimo ex sindaco, poi convenuto anche in un distinto giudizio di responsabilità. I convenuti eccepivano la nullità della citazione per asserita indeterminatezza della causa petendi e della titolarità attiva del credito, la prescrizione del credito presupposto e dell’azione revocatoria, nonché l’effetto liberatorio nei confronti del coobbligato derivante dalla rinuncia/transazione intervenuta con il presidente dimissionario della banca. In cassazione i ricorrenti riproponevano: 1) la nullità dell’atto introduttivo e la carenza di allegazione del credito e della legittimazione attiva; 2) l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso che la rinuncia all’azione di responsabilità verso un altro esponente aziendale producesse effetti liberatori anche nei loro confronti, oltre a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria; 3) la liquidazione delle spese di lite, sostenendo che il valore della causa dovesse essere considerato indeterminabile o comunque diverso da quello adottato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando che la citazione conteneva un’esposizione sufficiente dei fatti costitutivi del credito e che la legittimazione attiva delle attrici era coerente con la successione soggettiva tra le banche coinvolte e con la natura litigiosa del credito azionato; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla prescrizione perché non colpiva in modo adeguato la ratio decidendi e comunque non risultava che il credito fosse manifestamente pretestuoso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura sulla portata liberatoria della rinuncia/transazione si risolveva in un riesame dell’interpretazione del verbale assembleare, mentre quella sulla scientia damni tendeva a sollecitare una nuova valutazione di merito, incompatibile con il giudizio di legittimità; la Corte ha ribadito che, per gli atti a titolo gratuito, la consapevolezza del pregiudizio è sufficiente e può essere provata per presunzioni. Il terzo motivo è stato respinto perché il valore della causa revocatoria va determinato in base all’ammontare del credito tutelato, non essendo corretta la tesi dell’indeterminabilità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    La nullità della citazione ricorre solo se l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda è del tutto omessa o assolutamente incerta; la valutazione va compiuta caso per caso anche alla luce dei documenti allegati.

  • art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Serve un’esposizione sufficiente dell’oggetto e dei fatti costitutivi della domanda; la loro incertezza può determinare nullità solo se assoluta.

  • art. 2901 c.c.

    Per l’azione revocatoria ordinaria contro atti a titolo gratuito è sufficiente la scientia damni del debitore, cioè la conoscenza del pregiudizio arrecabile alle ragioni creditorie.

  • art. 2903 c.c.

    Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria decorre dalla trascrizione dell’atto dispositivo impugnato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio sulla pretesa creditoria e sui fatti costitutivi della domanda.

  • art. 2407 c.c.

    Richiamato per delineare la responsabilità dei sindaci verso la società e i terzi, quale base del credito risarcitorio azionato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale titolo della pretesa risarcitoria presupposta; la Corte lo considera nel perimetro della verifica sulla non manifesta pretestuosità del credito.

  • art. 2947 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di prescrizione del credito risarcitorio presupposto, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 2949 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti ai fini della prescrizione, senza che la Corte ne ricavasse un principio diverso da quello applicato in merito alla non prescrizione del credito.

  • art. 2393 c.c.

    Richiamato come base dell’azione di responsabilità contro l’esponente aziendale e del credito dedotto a fondamento della revocatoria.

  • art. 1301 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati, ma la Corte ha escluso che il verbale assembleare avesse tale portata generale.

  • art. 1304 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per affermare l’estensione agli altri debitori degli effetti della transazione; la Corte ha ritenuto l’atto riferito solo al soggetto espressamente indicato.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulle spese, ma la censura è stata respinta perché il valore della causa era correttamente parametrato al credito tutelato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda sussiste solo quando la causa petendi sia del tutto omessa o assolutamente incerta; non basta una descrizione non analitica se il complesso dell’atto e degli allegati consente di individuare il credito fatto valere e di approntare la difesa.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria il giudice non deve accertare in via principale l’esistenza certa del credito, ma verificare che la ragione creditoria posta a fondamento dell’azione non sia manifestamente pretestuosa.
  • La legittimazione attiva all’azione revocatoria può essere riconosciuta anche in presenza di un credito litigioso, purché il credito sia riferibile con sufficiente chiarezza ai soggetti che agiscono e al rapporto da cui trae origine.
  • La prescrizione del credito presupposto e quella dell’azione revocatoria sono questioni distinte: la prima va valutata in relazione alla natura e alla decorrenza del credito azionato, la seconda decorre dalla trascrizione dell’atto dispositivo impugnato.
  • Per gli atti a titolo gratuito la scientia damni richiede soltanto la consapevolezza del debitore del pregiudizio ragionevolmente arrecabile ai creditori, senza necessità di un’intenzione specifica di nuocere.
  • La prova della scientia damni può essere fornita per presunzioni e la relativa valutazione, se logicamente e giuridicamente motivata, è rimessa al giudice di merito.
  • L’interpretazione di una rinuncia o transazione societaria produce effetti solo nei limiti del suo contenuto letterale e della volontà negoziale accertata in fatto; non è consentito estenderne automaticamente gli effetti ad altri coobbligati senza un chiaro fondamento testuale.
  • Nel calcolo del valore della causa di revocatoria si ha riguardo all’ammontare del credito che l’azione mira a tutelare, non alla mera eventualità dell’insoddisfazione o alla natura accessoria della domanda revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniInadempimentoAmministratori
RamiContrattiProcesso civileObbligazioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.