Cassazione Penale, Sentenza n. 00392/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, già ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale ed imputato di scontare una pena residua, ha chiesto l'autorizzazione ad espiare la pena residua in Romania e, in subordine, il permesso di trascorrervi due settimane consecutive per motivi di lavoro. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo inesistenti prove sufficienti della domiciliazione/trasferimento di residenza in Romania e dell'effettiva attività lavorativa svolta in Italia e in Romania: i redditi dichiarati risultavano decrescenti e modesti, l'immobile locato comportava oneri non coperti dai redditi, la società datrice non aveva depositato i bilanci in Italia, il bilancio rumeno era prodotto in lingua rumena e privo delle indicazioni chiave e mancavano documenti probatori dell'attività (fatture, ordini, bonifici). Il Magistrato ha inoltre fatto rilevare il protocollo tra il Tribunale di Sorveglianza di Genova e l'UEPE che limita le richieste di recarsi all'estero in corso di misura salvo autorizzazioni pregresse. Il ricorrente ha censurato la presunta violazione del d.lgs. 15/2016 (esecuzione dell'affidamento in altro Stato UE) e l'omessa motivazione, mentre il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità per genericità, sostenendo che il rigetto fosse motivato e fondato sulla mancanza di prova degli elementi essenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ribadito che, pur essendo possibile l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in uno Stato membro dell'UE ai sensi del d.lgs. 15/2016 e della decisione quadro 2008/947/GAI, grava sull'istante l'onere di fornire la prova dei presupposti (residenza legale e abituale, concreta possibilità di realizzare le finalità rieducative all'estero). Ha ritenuto la decisione del Magistrato di sorveglianza correttamente motivata: il giudice aveva richiesto integrazioni documentali e disponeva accertamenti d'ufficio (Guardia di Finanza), e le evidenze raccolte non dimostravano l'attività lavorativa e la situazione reddituale dichiarata. Poiché il ricorrente non ha confutato le argomentazioni poste a base del rigetto, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Consente l'esecuzione di misure alternative (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale) in uno Stato membro dell'UE dove il condannato abbia residenza legale e abituale, purché sussistano le condizioni per realizzare le finalità del trattamento alternativo
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27 novembre 2008)
Quadro europeo che disciplina il reciproco riconoscimento di misure sostitutive e sospensioni condizionali; l'esecuzione all'estero è possibile se lo Stato estero ha dato attuazione a tale decisione quadro
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la esposizione del motivo in ricorso per cassazione alle sole esigenze di sintesi (citato in relazione al contenuto del ricorso)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Protocollo tra il Tribunale di Sorveglianza di Genova e l'UEPE
Considera irricevibili le richieste di recarsi all'estero in corso di misura, salvo che non siano già state accordate autorizzazioni in tal senso; utilizzato dal Magistrato come criterio operativo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020; Sez.1, n. 16942 del 25/05/2020; Sez.1, n.23270 del 20/06/2025)
Conferma il principio che l'affidamento in prova può essere eseguito in altro Stato UE se è provata la residenza e la compatibilità con le finalità rieducative; sottolinea l'onere probatorio a carico dell'istante
Massime di principio
- L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale in un altro Stato UE è ammessa, ma non è automatica: l'istante deve provare la residenza legale e abituale e che nell'altro Stato sussistono le condizioni per perseguire le finalità rieducative.
- Il giudice dell'esecuzione può e deve richiedere integrazioni documentali e disporre accertamenti d'ufficio; la carenza di documentazione (contratti, fatture, bonifici, bilanci, prove di domicilio) legittima il rigetto.
- La motivazione del rigetto deve dimostrare l'insufficienza probatoria: il mancato riconoscimento dell'esecuzione all'estero è corretto se il giudice mostra perché le prove fornite non soddisfano i requisiti.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confutare specificamente gli elementi di fatto e le argomentazioni addotte dal giudice di merito; censure generiche o non mirate sono infondate.
- Prima di richiedere permessi di viaggio o trasferimento all'estero durante misure alternative, è opportuno raccogliere e depositare documentazione probatoria robusta: certificati di residenza, contratti di lavoro, buste paga, fatture, estratti conto e bilanci societari certificati.
- L'esistenza di protocolli locali (tribunali/UEPE) può influire sull'operatività delle richieste e sull'iter procedurale: verificare eventuali prassi locali e ottenere autorizzazioni preventivamente quando previste.
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