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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36435/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da rapporti pluriennali tra un'associazione professionale forense e una compagnia assicurativa, regolati da una convenzione del 2007 sui compensi per attività giudiziali e stragiudiziali e, poi, da una convenzione del 2013 che disciplinava anche incarichi già conferiti e non ancora definiti. Dopo la sospensione dei pagamenti da parte della compagnia, l'associazione otteneva vari decreti ingiuntivi per fatture relative a distinti incarichi professionali e a un importo forfettario per trasferta; la compagnia proponeva opposizione, rigettata dal giudice di pace. In appello, il tribunale confermava il rigetto delle opposizioni e accertava che la proposizione di molteplici ricorsi monitori per crediti sorti nell'ambito di un rapporto sostanzialmente unitario integrava un abusivo frazionamento del credito. L'associazione ricorreva per cassazione con cinque motivi: denunciava, tra l'altro, l'inammissibilità del gravame per genericità e domanda nuova, il giudicato esterno su precedenti decisioni di merito che avrebbero escluso il frazionamento, l'erronea qualificazione della convenzione 2007 come contratto normativo, la violazione del contraddittorio, l'omessa motivazione sulla domanda di mala fede processuale e l'illegittimità della compensazione delle spese. La compagnia resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che il tribunale, pur ravvisando l'abusivo frazionamento, avesse applicato rimedi solo parziali, limitandosi a compensare le spese della fase di opposizione e lasciando intatte quelle monitorie, senza eliminare tutti gli effetti distorsivi della condotta processuale.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale dell'associazione, ritenendo infondate le censure sull'ammissibilità dell'appello, sul giudicato esterno e sulla qualificazione della convenzione e dell'abusivo frazionamento del credito. Ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Ha invece accolto il ricorso incidentale della compagnia assicurativa, affermando che, una volta accertato l'abusivo frazionamento, il giudice deve rimuovere tutti gli effetti distorsivi della frammentazione, non solo quelli relativi alla fase di opposizione, ma anche quelli connessi alla fase monitoria, valutando se e in che misura la pluralità di cause abbia aggravato i costi complessivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è ammissibile se indica le parti della decisione da riesaminare e i motivi di dissenso

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per censurare la decisione del giudice d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato e acquiescenza

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in tema di domande ed eccezioni non riproposte

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare una decisione assunta senza previa instaurazione del contraddittorio sul punto

  • art. 111 Cost.

    evocato in relazione al giusto processo e al contraddittorio

  • artt. 1321, 1322 e 1346 c.c.

    richiamati nella critica alla qualificazione della convenzione come contratto normativo e alla determinabilità dell'oggetto

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che ciascun incarico avrebbe autonoma fonte contrattuale nella prestazione d'opera

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per lamentare la mancata ricerca della comune intenzione delle parti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo sull'unicità del rapporto

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la clausola sulla restituzione delle pratiche non potrebbe incidere sull'ultrattività del mandato difensivo

  • art. 88 c.p.c.

    la Corte richiama il dovere di lealtà e probità processuale e la possibilità di escludere la ripetizione delle spese causate da condotte contrarie a tali doveri

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte afferma che l'abuso del processo può incidere sulla regolazione delle spese e sulla ripetizione delle spese superflue

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di condanna per responsabilità aggravata

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per affermare la possibilità di riproporre in cumulo oggettivo le domande frazionate

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità processuali

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal giudice di merito a sostegno del disvalore del frazionamento abusivo in relazione alla solidarietà e al giusto processo

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede e correttezza

  • art. 12 preleggi

    richiamato in tema di interpretazione analogica e presupposti dell'analogia

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento monitorio

  • art. 2237 c.c.

    richiamato dalla Corte come norma compatibile con la regolazione convenzionale del recesso nel rapporto professionale

  • art. 2 Cost.

    richiamato per evidenziare che la parcellizzazione giudiziale del credito contrasta con i precetti di solidarietà e giusto processo

Massime di principio

  • Quando più crediti professionali derivano da una relazione sostanzialmente unitaria e da fatti costitutivi storicamente distinti ma omogenei, il creditore non può frazionarne arbitrariamente la tutela in più giudizi senza dimostrare un oggettivo interesse alla proposizione separata delle domande.
  • Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera non solo sul piano dell'ammissibilità/improponibilità delle domande separate, ma impone al giudice di eliminare tutti gli effetti distorsivi della frammentazione, compresi quelli economici relativi alle spese processuali.
  • La qualificazione di un accordo come contratto normativo può essere compiuta dal giudice come operazione giuridica senza necessità di previa rimessione in contraddittorio, salvo che la qualificazione si traduca in un effettivo errore di diritto rilevante in concreto.
  • La violazione del divieto di frazionamento, quando è riferita a questioni processuali, non produce un giudicato sostanziale sulla spettanza del credito, ma ha efficacia preclusiva nei limiti del processo in cui viene pronunciata.
  • Nei rapporti professionali continuativi, la predeterminazione convenzionale di compensi per incarichi futuri e, se pattuito, per attività pregresse fatturate successivamente, può integrare un'unitaria disciplina economica idonea a fondare la valutazione di abuso se i relativi crediti vengono azionati separatamente senza giustificazione.
  • In presenza di abuso del processo, il giudice deve valutare se la pluralità di azioni abbia aggravato in modo ingiustificato costi e durata del contenzioso e può incidere sulla regolazione delle spese anche a prescindere dalla soccombenza formale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicatoNullitàAbuso del diritto

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