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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20408/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma, con permanenza della condanna per rapina impropria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile per rapina impropria. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p.; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sul riconoscimento dell'imputato come autore del fatto; 3) mancata derubricazione del delitto di rapina impropria in furto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, il terzo inammissibile per difetto di specificità, essendo una mera reiterazione di doglianze già respinte in appello.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione in appello è consentita solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti; nel giudizio abbreviato d'appello le parti hanno soltanto una facoltà di sollecitazione dell'integrazione istruttoria, esercitabile d'ufficio nei limiti della assoluta necessità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile se manca di specificità, ossia se si limita a riproporre doglianze già formulate in appello senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è ammessa solo se il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti e l'incombente richiesto sia decisivo per eliminare incertezze probatorie.
  • Nel giudizio abbreviato d'appello le parti non hanno un diritto pieno alla nuova acquisizione della prova, ma solo la possibilità di sollecitare il potere officioso del giudice nei limiti dell'assoluta necessità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo generico questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve misurarsi con le argomentazioni della sentenza di merito; in difetto di specificità la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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