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Sentenza

Sentenza n. 1291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva declinato la giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario sulle impugnazioni delle revoche di due contributi del Fondo Gorizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva impugnato davanti al TAR le deliberazioni con cui la Camera di Commercio Venezia Giulia aveva revocato un contributo di 34.338 euro già concesso ed erogato e un contributo di 19.317 euro già concesso, oltre agli atti presupposti, sostenendo che la revoca fosse fondata sulla carenza originaria dei requisiti di ammissione e costituisse quindi, nella sostanza, un annullamento d'ufficio soggetto all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e alla giurisdizione amministrativa. Il TAR aveva invece ritenuto che gli atti riguardassero un inadempimento successivo relativo all'esecuzione del programma di investimento e aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. In appello l'impresa ha dedotto l'erroneità della declinatoria, la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., degli artt. 7, 105 e 133 c.p.a., degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché del bando, oltre a eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, carenza o erroneità della motivazione, illogicità manifesta e sviamento. Ha sostenuto che la Camera di Commercio avesse inizialmente riconosciuto la sussistenza dei requisiti e che la successiva revoca fosse espressione di autotutela autoritativa, non di decadenza per inadempimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la declinatoria di giurisdizione. Ha rilevato che la disciplina del Fondo Gorizia consentiva l'ammissione anche a imprese non ancora operative nella provincia o non ancora iscritte alla Camera di Commercio, imponendo tuttavia che la sede operativa nella provincia di Gorizia fosse posseduta almeno al momento dell'erogazione. La revoca non incideva quindi sulla fase genetica di ammissione al beneficio, ma sulla successiva fase di esecuzione del rapporto e sull'adempimento dell'obbligo assunto con la convenzione. Il potere esercitato dalla Camera di Commercio era riconducibile alla decadenza dal beneficio per inosservanza di un obbligo contrattuale, in applicazione dell'art. 10 della convenzione, e non all'annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo. In materia di contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste nella fase discrezionale di concessione e anche quando l'amministrazione eserciti il potere di revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico o di annullamento d'ufficio per vizi originari di legittimità; dopo l'attribuzione del beneficio, invece, la posizione del privato è di diritto soggettivo quando la controversia riguarda l'attuazione del rapporto o la decadenza per mancato adempimento di obblighi assunti. Il giudice deve guardare alla natura concreta del potere esercitato e non alle qualificazioni formali utilizzate negli atti amministrativi. È stata dichiarata salva la possibilità di riproporre le domande davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione all'ambito della giurisdizione amministrativa.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente, in caso di declinatoria di giurisdizione, la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe stato applicabile qualora la revoca avesse costituito un annullamento d'ufficio per carenza originaria dei requisiti; il giudice ha escluso che tale fosse la natura concreta del potere esercitato.

  • art. 133 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante con riguardo alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 105 c.p.a.

    Invocato per ottenere la riforma della sentenza di primo grado che aveva declinato la giurisdizione.

  • art. 10 della Convenzione di sovvenzione

    in caso di inosservanza, programma finanziato o degli impegni previsti nella presente convenzione, insindacabile valutazione, procederà alla revoca della sovvenzione

    Costituisce la base convenzionale del potere di revoca per inosservanza degli impegni assunti, ricondotto dal giudice alla decadenza per inadempimento nella fase esecutiva del rapporto.

  • art. 4, comma 4, del Regolamento per la gestione del Fondo Gorizia

    Le imprese beneficiarie degli aiuti devono avere sede operativa nella provincia di Gorizia almeno al momento dell’erogazione

    Prevede un requisito-obbligo riferito al momento dell'erogazione, la cui inosservanza incide sulla fase esecutiva del rapporto e può determinare la decadenza dal beneficio.

  • art. 3 del Bando per la concessione di agevolazioni alle micro imprese di produzione

    aventi sede e/o un’unità locale in provincia di Gorizia almeno al momento dell’erogazione dell’aiuto

    Conferma che la sede o unità locale nella provincia può essere richiesta almeno al momento dell'erogazione, sicché la sua mancanza non integra necessariamente una carenza originaria dei requisiti di ammissione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa riguarda la fase in cui l'amministrazione esercita un potere discrezionale sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, nonché l'eventuale revoca per nuova ponderazione dell'interesse pubblico o l'annullamento d'ufficio per vizi originari di legittimità.
  • Dopo l'adozione del provvedimento ampliativo di concessione del contributo, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo quando la controversia concerne l'attuazione del rapporto o la decadenza dal beneficio per inosservanza di obblighi assunti dal privato; in tal caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione deve essere effettuata considerando la natura concreta del potere esercitato e gli effetti sostanziali dell'atto, non le denominazioni formali utilizzate dall'amministrazione.
  • Quando la disciplina del contributo consente l'ammissione di imprese non ancora operative nel territorio, ma impone la localizzazione della sede almeno al momento dell'erogazione, la mancata localizzazione integra un inadempimento di un obbligo riferito alla fase esecutiva e può fondare la decadenza dal beneficio, anziché un annullamento d'ufficio per carenza originaria dei requisiti.
  • In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto dall'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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