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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07141/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita stipulato nel 1998 tra il promissario acquirente e il dante causa degli attuali resistenti. I successori del promittente venditore hanno agito per ottenere la risoluzione del preliminare, deducendo l’inadempimento dell’acquirente, che non avrebbe rispettato la scadenza pattuita per la stipula del definitivo e avrebbe continuato a corrispondere solo pagamenti parziali, restando debitore di una parte rilevante del prezzo; inoltre gli veniva contestata la costruzione di fabbricati su un terreno di cui avrebbe avuto solo la detenzione. Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione ritenendo operante una clausola risolutiva espressa. In appello il soccombente principale ha impugnato la decisione, ma la Corte territoriale ha confermato il rigetto del gravame principale e ha accolto parzialmente l’appello incidentale delle controparti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su fatti e inadempimenti diversi da quelli posti a base della sentenza di primo grado, che avrebbe invece valorizzato solo la clausola risolutiva espressa; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 1456 c.c., assumendo che la clausola risolutiva dovesse indicare in modo specifico l’obbligazione la cui inosservanza comporta la risoluzione, altrimenti sarebbe nulla o inefficace per indeterminatezza; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1366 e 1375 c.c. in relazione all’art. 1456 c.c., lamentando che il giudice avrebbe dovuto valutare le condotte di entrambe le parti, poiché il venditore e i suoi aventi causa avrebbero tollerato per anni l’edificazione sull’area e i pagamenti parziali, manifestando la volontà di conservare il contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi non erano scrutinabili perché la clausola contrattuale non era stata trascritta nel ricorso e, in presenza di doppia conforme, non era possibile un esame del fatto processuale nei termini richiesti; inoltre l’asserita omessa pronuncia non era autosufficientemente dedotta, mancando la compiuta indicazione degli atti rilevanti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente il rilievo della Corte d’appello circa la protrazione dell’inadempimento nonostante quattro diffide, il mancato pagamento del 40% del prezzo e la costruzione su terreno detenuto, richiamando il principio per cui anche la clausola risolutiva espressa va letta alla luce della buona fede e che la tolleranza del creditore non comporta rinuncia alla clausola se egli manifesti, anche per fatti concludenti, la volontà di avvalersene dopo ulteriore inadempimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia richiede specifica allegazione e autosufficiente indicazione degli atti processuali rilevanti; non è rilevabile d'ufficio in assenza di tali indicazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ne ha escluso la decisività perché le censure erano inammissibili per difetto di autosufficienza e per la mancata trascrizione della clausola.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non ha condotto all'accoglimento per le ragioni processuali indicate dalla Corte.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare la ricostruzione dell'appello, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge evocata nei motivi, ma non utilizzabile per colmare la mancata trascrizione della clausola contrattuale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Non era invocabile per il controllo del fatto in presenza di doppia conforme.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa è valida ed efficace se il creditore, anche dopo tolleranza iniziale, manifesta la volontà di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento; l'operare della clausola va letto secondo buona fede.

  • art. 1366 c.c.

    La clausola risolutiva e il comportamento delle parti devono essere valutati secondo il criterio di interpretazione conforme a buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    Anche l'esercizio del potere di risoluzione deve confrontarsi con la buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dai controricorrenti.

Massime di principio

  • In tema di clausola risolutiva espressa, il creditore può avvalersene anche dopo una fase di tolleranza dell'inadempimento, purché manifesti successivamente, anche per fatti concludenti, la volontà di far valere la clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.
  • La clausola risolutiva espressa e il comportamento delle parti devono essere letti e applicati secondo buona fede e correttezza; pertanto il giudice può valorizzare la persistenza dell'inadempimento dopo diffide e la complessiva condotta del debitore.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che presupponga il contenuto di una clausola contrattuale deve essere autosufficiente e trascrivere il testo rilevante; in mancanza, la Corte non può supplire mediante accesso diretto agli atti.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede un'onere di specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali pertinenti; non è sufficiente una mera allegazione generica del vizio.
  • In presenza di 'doppia conforme', il controllo di legittimità sul fatto non può essere riaperto attraverso la sola prospettazione del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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