Sentenza n. 8281/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 8 NOVEMBRE 2024, n. prot. 44695 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Antonella Gatto nata il 15 aprile 1983 a Rossano (CS) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30 settembre 2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 7136 del 22 marzo 2022, come citata in premessa, è rigettata.”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna come titolo valido per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la comunicazione ministeriale dell'8 novembre 2024, con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo rilasciato da un'università spagnola, in collaborazione con soggetti privati, ai fini dell'insegnamento di sostegno come docente specializzato. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 16 aprile 2026, ha comunicato di non avere più interesse alla decisione, intendendo partecipare al secondo ciclo dei percorsi previsti dal decreto interministeriale n. 26/2026 e rinunciare all'istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso pendente.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non risultavano rispettate le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notificazione della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. Ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione della ricorrente e la sua condotta processuale costituissero elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di un interesse attuale alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di un interesse attuale alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
estinzione del giudizio per rinuncia
L'estinzione per rinuncia non è stata dichiarata perché non risultavano rispettate le formalità previste per la rinuncia.
art. 84, comma 3, c.p.a.
notifica della rinuncia al Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità prescritte, tra cui la notificazione alle parti costituite o intimate nei termini previsti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una dichiarazione non idonea a produrre l'estinzione per rinuncia può costituire elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse, consentendo la declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della disciplina della definizione del giudizio per rinuncia.
Decreto Interministeriale n. 26/2026
Richiamato quale atto che prevede il secondo ciclo dei percorsi ai quali la ricorrente intende partecipare, con rinuncia all'istanza di riconoscimento e al contenzioso pendente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non determina l'estinzione del giudizio se non sono rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., inclusa la notificazione nei termini prescritti.
- Anche quando la rinuncia non è formalmente idonea a determinare l'estinzione del giudizio, il giudice può valorizzare una dichiarazione univoca della parte e il suo comportamento processuale come prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di un interesse attuale alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché l'estinzione per rinuncia.
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