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Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 294/2025 dell’otto marzo 2025.

Giustizia amministrativa202505993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 294/2025, relativa al pagamento di 2.000 euro mediante buono elettronico della carta del docente, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, presupponendone il passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle 2.000 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data in cui il diritto all’accredito era sorto fino alla concreta attribuzione. Dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese, evidenziando che l’adempimento era intervenuto soltanto dopo l’avvio del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione ha integralmente eseguito la sentenza posta a fondamento del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della fondatezza della domanda di ottemperanza e del ritardo nell’adempimento, intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente per dichiarato anticipo.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella pronuncia da eseguire, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, poiché la domanda era fondata e il giudizio si è reso necessario dal precedente ritardo nell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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