Cassazione Penale, Sentenza n. 2568/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Stefanizzi era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di truffa e sostituzione di persona per avere pubblicizzato la vendita online di una telecamera GoPro Hero 2 non esistente, incassando dagli acquirenti somme di circa 200 euro su un conto a lui riconducibile e fornendo generalità false. Nel ricorso in Cassazione deduceva vizio di motivazione sulla configurabilità della truffa (sostenendo che si trattava di mero inadempimento contrattuale e che non era provata l'inesistenza del bene né il dolo) e chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. per il valore modesto del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento dei giudici di merito secondo cui si trattava di truffa contrattuale, atteso che l'imputato aveva posto in essere artifici e raggiri (reiterate vendite dello stesso bene inesistente, false generalità, sottrazione all'adempimento) diretti ad indurre le vittime in errore e a procurarsi un ingiusto profitto. Ha inoltre confermato la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ricordando che la lieve entità del danno va valutata con riferimento alla condotta nel suo insieme e non solo al valore materiale del bene. Per effetto della declaratoria di inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
norma procedurale: richiamata in relazione alle conclusioni scritte rese dal Sostituto Procuratore Generale in Cassazione
Codice Penale, art. 640 (truffa)
la Corte ha richiamato la nozione di truffa contrattuale: gli artifici e i raggiri possono configurarsi anche durante l'esecuzione contrattuale quando la condotta attiva induce in errore la vittima e determina l'atto di disposizione patrimoniale
Codice Penale, art. 62 n.4 (attenuante del danno di lieve entità)
l'attenuante non si valuta solo in base al valore economico del bene ma tenendo conto della condotta complessiva dell'imputato; nel caso concreto la gravità e la reiterazione della condotta escludono l'attenuante
Codice di Procedura Penale, art. 616
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese e può essere condannato al versamento alla Cassa delle Ammende, come qui disposto
Massime di principio
- La vendita online di beni inesistenti può integrare il reato di truffa quando emergano elementi che dimostrino artifici e raggiri (es. annunci ripetuti, stessa merce venduta a più persone, false generalità, sistematica mancata consegna) e il rapporto di causalità tra il raggiro e il trasferimento di denaro.
- La distinzione tra mero inadempimento contrattuale e truffa si basa sulla presenza del dolo e su comportamenti attivi e ingannevoli volti a creare una falsa rappresentazione della realtà, non sul valore economico dell'oggetto offerto.
- L'attenuante per danno di lieve entità non è automatica quando l'importo è modesto: il giudice valuta la condotta complessiva dell'agente, la reiterazione e gli aspetti volontaristici; comportamenti sistematici e fraudolenti escludono l'attenuante.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le valutazioni dei giudici di merito: argomentazioni generiche e non fondate conducono spesso all'inammissibilità del ricorso.
- Prove indirette come la pluralità di vittime per lo stesso bene, l'uso di generalità false e la mancata esecuzione ripetuta sono elementi fortemente indizianti del dolo e suffragano la qualificazione come truffa.
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