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Sentenza

Sentenza n. 1345/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 258/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 258/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 23 maggio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma dovuta, comprensiva di interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. L’Amministrazione è stata quindi ordinata ad accreditare sul portafoglio “carta docente” della ricorrente la somma di euro 500,00, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligo di conformazione gravante sulla pubblica amministrazione sia rimasto ineseguito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    L’accredito sulla carta elettronica del docente deve essere destinato alle finalità di aggiornamento e formazione previste dalla disposizione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Le modalità e le funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti costituiscono parte del contenuto dell’obbligo conformativo posto dal giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando tali obblighi siano rimasti ineseguiti.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine ultimativo e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata e l’assenza di elementi comprovanti l’adempimento consentono di ritenere non eseguito l’obbligo derivante dal giudicato, ove la parte ricorrente abbia documentato il titolo esecutivo e gli ulteriori presupposti dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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