Sentenza n. 3345/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento della nota prot. n.-OMISSIS-emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 s.m.i., presentata dal ricorrente in data 29 maggio 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione familiare del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento straordinario al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per gravi motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, iscritto al quarto anno di Medicina e Chirurgia presso un altro ateneo e avendo conseguito 173 CFU, chiedeva il trasferimento presso l'Università resistente ai sensi dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938, deducendo gravi motivi familiari connessi alle condizioni di salute della madre, affetta da grave disabilità e bisognosa di assistenza continua. L'istanza evidenziava l'assenza di altri familiari concretamente disponibili e l'impossibilità del padre, impegnato in attività lavorativa ad alta intensità, di assicurare tale assistenza. L'Università rigettava la domanda rilevando l'assenza di posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo, il limite previsto dal bando e dall'Allegato 3 al D.M. n. 472/2024, nonché la mancata pubblicazione, nell'ultimo decennio, di bandi di trasferimento per il corso interessato. L'Ateneo riteneva inoltre non integrati i presupposti relativi ai gravi motivi e prospettava un pregiudizio organizzativo e finanziario. Il ricorso deduceva incompetenza, violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e violazione dell'art. 9 r.d. n. 1269/1938, chiedendo l'annullamento del diniego e il riesame dell'istanza, anche previa questione di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale alla CGUE delle disposizioni che non prevederebbero trasferimenti straordinari soprannumerari per situazioni eccezionali.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato le censure di merito. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. Il TAR ha ritenuto che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, disponga dell'azione e possa manifestare la sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi preso atto della dichiarazione dispositiva dell'azione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
Disposizione invocata quale base dell'istanza di trasferimento universitario per gravi motivi; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disposizione dedotta come parametro di legittimità del diniego; la relativa censura non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4, comma 1, l. n. 264/1999
Disposizione della quale il ricorrente chiedeva eventualmente la declaratoria di illegittimità costituzionale; la questione non è stata esaminata.
Allegato 3 al D.M. n. 472/2024
Disciplina richiamata dall'Università e contestata dal ricorrente in relazione ai trasferimenti ad anni successivi e ai gravi motivi; il TAR non ne ha scrutinato la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, validamente formalizzata dal difensore della parte costituita prima della trattenuta della causa in decisione, impedisce l'esame delle censure e comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese per eccezionali ragioni connesse all'esito processuale della controversia.
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