Regolamento (UE) 2022/160
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, in attuazione del regolamento (UE) 2017/625, frequenze minime uniformi per specifici controlli ufficiali in materia di salute animale. Le regole riguardano diversi stabilimenti riconosciuti o registrati e tengono conto, in particolare, del rischio sanitario e della natura dell’attività (ad esempio, raccolta di sperma o acquacoltura). Il testo abroga inoltre due previgenti regolamenti della Commissione sulle frequenze minime di controllo per bovini, ovini e caprini, sostituendoli con un quadro unico e aggiornato.
Stabilisce frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali in materia di salute animale per alcuni stabilimenti riconosciuti o registrati, e abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e n. 1505/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali, in particolare alle ispezioni, effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sugli animali, sul materiale germinale, sulle uova da cova e sulle condizioni di detenzione o produzione in specifici stabilimenti presenti nel territorio degli Stati membri. Riguarda: incubatoi e stabilimenti con pollame, operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani/gatti/furetti, rifugi per animali per tali specie, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti riconosciuti di quarantena, stabilimenti confinati, stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, determinati stabilimenti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, nonché stabilimenti registrati che detengono bovini, ovini o caprini. Si applica anche al Regno Unito per l’Irlanda del Nord in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali in materia di salute animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione dà attuazione all’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, stabilendo frequenze minime uniformi per determinati controlli ufficiali nel settore della salute animale. La finalità è assicurare un livello omogeneo di verifica della conformità alle condizioni di riconoscimento o registrazione degli stabilimenti e alle prescrizioni in materia di identificazione, registrazione e prevenzione delle malattie.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro della normativa UE sui controlli ufficiali e sulla sanità animale, in particolare nel sistema introdotto dal regolamento (UE) 2016/429 e dai relativi atti delegati. I considerando chiariscono che le nuove frequenze minime servono a rispondere a specifici pericoli e rischi per la salute animale e umana, a garantire controlli regolari sugli stabilimenti riconosciuti e a tener conto delle caratteristiche delle diverse attività, come la raccolta dello sperma o il rischio sanitario in acquacoltura.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita i casi in cui si applicano le frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali. Il regolamento riguarda:
- stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova;
- stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;
- determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti;
- stabilimenti registrati che detengono bovini, ovini o caprini.
La disciplina si applica alle autorità competenti degli Stati membri per i controlli svolti nel rispettivo territorio. Il regolamento precisa inoltre, in relazione all’Irlanda del Nord, che le norme si applicano anche al Regno Unito in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 non introduce definizioni autonome, ma rinvia alle nozioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429 e nei regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 e (UE) 2020/990. Ciò è importante perché il perimetro operativo del regolamento dipende dalle categorie tecniche di stabilimento e di attività già definite in tali atti, tra cui incubatoi, operazioni di raccolta, centri di raccolta di cani/gatti/furetti, rifugi per animali, posti di controllo, stabilimenti di quarantena, stabilimenti confinati, stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti.
Frequenze minime nei stabilimenti riconosciuti
L’articolo 3 impone un controllo ufficiale almeno una volta per anno civile per una serie di stabilimenti riconosciuti presenti nel territorio nazionale. La frequenza minima si applica a:
- incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;
- stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;
- centri di raccolta di cani, gatti e furetti;
- rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
- posti di controllo;
- stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;
- stabilimenti riconosciuti di quarantena;
- stabilimenti confinati.
La verifica deve riguardare gli animali o le uova da cova, nonché le condizioni in cui tali animali o uova sono tenuti o prodotti.
Frequenze minime nei centri di materiale germinale
L’articolo 4 disciplina i controlli ufficiali sul materiale germinale, esclusi i ova da cova. Per i centri di raccolta dello sperma di bovini e suini, la frequenza minima è di almeno due controlli per anno civile. Per le altre categorie elencate, la frequenza minima è di almeno un controllo per anno civile:
- centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini;
- gruppi di raccolta o di produzione di embrioni;
- stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;
- centri di stoccaggio di materiale germinale.
Il testo valorizza, già nei considerando, il fatto che per il seme di bovini e suini la raccolta non è stagionale, giustificando una maggiore frequenza di controllo.
Frequenze minime negli stabilimenti di acquacoltura basate sul rischio
L’articolo 5 introduce un criterio differenziato per gli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e per i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. I controlli devono tenere conto della classificazione di rischio determinata dall’autorità competente ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/689. Le frequenze minime sono le seguenti:
- stabilimenti ad alto rischio: almeno una volta ogni anno civile;
- stabilimenti a medio rischio: almeno una volta ogni due anni civili;
- stabilimenti a basso rischio: almeno una volta ogni tre anni civili.
Il regolamento richiama anche gli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Controlli su identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini
L’articolo 6 disciplina un diverso segmento di controllo ufficiale, legato all’identificazione e registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini. Ogni anno civile, l’autorità competente deve eseguire controlli in almeno il 3% degli stabilimenti presenti nel territorio che detengono tali animali. La disposizione sostituisce il sistema previgente fondato sui regolamenti (CE) n. 1082/2003 e n. 1505/2006.
Abrogazione dei regolamenti precedenti
L’articolo 7 abroga espressamente i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006. La norma di coordinamento precisa inoltre che i riferimenti ai regolamenti abrogati devono intendersi come riferimenti al presente regolamento, secondo la tavola di concordanza allegata. La scelta risponde all’esigenza di certezza del diritto, evidenziata nei considerando.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 8, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: stabilire frequenze minime uniformi per i controlli ufficiali, in particolare le ispezioni, sugli animali e sul materiale germinale e sulle condizioni di detenzione o produzione nei tipi di stabilimenti elencati. L’ambito copre stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova, stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, alcuni stabilimenti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e stabilimenti registrati che detengono bovini, ovini o caprini.
Definizioni rinviate ad altri atti UE
L’articolo 2 rinvia, ai fini dell’interpretazione, alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429 e nei regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 e (UE) 2020/990. Sono definite, tra le altre, le nozioni di stabilimento, incubatoio, operazione di raccolta, centro di raccolta di cani/gatti/furetti, rifugio per animali, posti di controllo, stabilimento di quarantena, stabilimento confinato, stabilimento riconosciuto di materiale germinale, stabilimento di acquacoltura riconosciuto e gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto.
Controlli annuali minimi negli stabilimenti riconosciuti
L’articolo 3 impone alle autorità competenti controlli ufficiali almeno una volta per anno civile negli stabilimenti riconosciuti elencati, presenti nel territorio nazionale, riguardo a animali e uova da cova e alle condizioni di detenzione o produzione. La frequenza si applica a incubatoi e stabilimenti con pollame, operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani/gatti/furetti, rifugi per animali per tali specie, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti riconosciuti di quarantena e stabilimenti confinati.
Controlli nei centri di materiale germinale
L’articolo 4 stabilisce frequenze minime annuali per i controlli sul materiale germinale, esclusi i ova da cova, e sulle condizioni di produzione. Nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini i controlli devono essere effettuati almeno due volte ogni anno civile; almeno una volta ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini, nei gruppi di raccolta o produzione di embrioni, negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale e nei centri di stoccaggio di materiale germinale.
Controlli negli stabilimenti di acquacoltura in base al rischio
L’articolo 5 prevede che i controlli ufficiali sugli animali di acquacoltura tengano conto della classificazione del rischio dello stabilimento o del gruppo di stabilimenti, determinata ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/689. La frequenza minima è: almeno una volta ogni anno civile per gli stabilimenti ad alto rischio, almeno una volta ogni due anni civili per quelli a medio rischio e almeno una volta ogni tre anni civili per quelli a basso rischio. È richiamata anche la classificazione di rischio degli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento delegato.
Controlli sull’identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini
L’articolo 6 dispone che, ogni anno civile, l’autorità competente effettui controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sull’identificazione e la registrazione di bovini, ovini e caprini in almeno il 3% degli stabilimenti presenti nel territorio che detengono tali animali.
Abrogazione e coordinamento
L’articolo 7 abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento, secondo la tavola di concordanza allegata.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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