Regolamento (UE) 2022/156
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/156 del Consiglio del 4 febbraio 2022 che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/156 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Mali, modificando l'elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770. L'intervento si fonda sul deterioramento della situazione politica in Mali e sul rinvio del processo elettorale e della transizione verso autorità civili elette. Vengono inseriti cinque nominativi ritenuti responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Paese o che ostacolano il completamento della transizione politica.
Modifica l'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 inserendo cinque persone nell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per la situazione in Mali.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione adottate in considerazione della situazione in Mali, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, in particolare i soggetti responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della transizione politica. Il regolamento non disciplina categorie generali di operatori economici, ma aggiorna l'elenco nominativo dei destinatari delle misure restrittive.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/156 del Consiglio: misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Il regolamento interviene nel quadro delle sanzioni dell'Unione europea relative al Mali, già disciplinate dal regolamento (UE) 2017/1770. Esso si inserisce nella progressiva risposta dell'UE al deterioramento del processo di transizione politica maliano, segnato dal rinvio delle elezioni e dalla mancata attuazione degli impegni assunti con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).
Contesto e finalità
Nei considerando, il Consiglio richiama l'adozione del regolamento (UE) 2021/2201 e della decisione (PESC) 2021/2208, che hanno istituito un nuovo quadro sanzionatorio nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare il completamento della transizione politica. Il regolamento prende atto del fatto che le autorità di transizione maliane hanno presentato un nuovo calendario elettorale che proroga la transizione fino al 2025, in contrasto con il termine concordato con l'ECOWAS e con quanto previsto dalla Carta di transizione.
Ambito di applicazione del regime
Il regolamento non introduce un regime generale, ma modifica l'elenco nominativo dell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, relativo alle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive ai sensi dell'articolo 2 ter. L'effetto pratico è l'estensione delle misure restrittive a cinque ulteriori soggetti, in ragione del loro ruolo nelle dinamiche politiche e istituzionali del Mali.
Inserimento di cinque soggetti nell'elenco sanzionatorio
L'allegato del regolamento inserisce cinque nominativi:
- Malick Diaw, presidente del Consiglio nazionale di transizione;
- Ismaël Wagué, ministro per la Riconciliazione;
- Choguel Maïga, primo ministro;
- Ibrahim Ikassa Maïga, ministro per la Rifondazione;
- Adama Ben Diarra, membro del Consiglio nazionale di transizione.
Per ciascuno, il testo indica elementi identificativi e ragioni dell'inclusione. In sintesi, i motivi sono riconducibili al coinvolgimento nel colpo di Stato del 2020, al ruolo ricoperto negli organi di transizione, al sostegno o alla promozione della proroga del periodo di transizione e al contributo al ritardo nell'organizzazione delle elezioni e nel passaggio dei poteri alle autorità elette. In particolare, il Consiglio rileva che tali condotte ostacolano e compromettono il positivo completamento della transizione politica del Mali, e talora anche la pace, la sicurezza e la stabilità del Paese.
Effetti giuridici e decorrenza
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I bis del regolamento base. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata, il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per i destinatari professionali, il regolamento ha rilievo soprattutto nella verifica delle liste sanzionatorie UE e dei correlati obblighi di congelamento e di non messa a disposizione di fondi o risorse economiche, che discendono dal regolamento base e dall'iscrizione nell'elenco aggiornato. L'atto non disciplina procedure autonome di deroga o autorizzazione, ma opera come aggiornamento puntuale del perimetro soggettivo delle misure restrittive già vigenti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione, con l'inserimento di cinque persone fisiche nell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi dell'articolo 2 ter del regolamento base.
Presupposti politici e contestuali dell'inserimento
I considerando richiamano il nuovo quadro sanzionatorio introdotto con il regolamento (UE) 2021/2201 e la decisione (PESC) 2021/2208, nonché il mancato rispetto, da parte delle autorità di transizione maliane, del calendario concordato con l'ECOWAS per elezioni e trasferimento del potere. Il Consiglio prende atto del nuovo calendario elettorale presentato nel gennaio 2022, ritenendolo incompatibile con gli impegni assunti e con la Carta di transizione.
Nominativi inseriti nell'allegato I bis
Sono inseriti nell'elenco Malick Diaw, Ismaël Wagué, Choguel Maïga, Ibrahim Ikassa Maïga e Adama Ben Diarra. Per ciascuno sono riportati dati identificativi, carica ricoperta e motivi dell'inclusione, tutti riconducibili al ruolo nel colpo di Stato, nel governo o negli organi di transizione e al contributo al ritardo delle elezioni e al blocco del completamento della transizione politica del Mali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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