Regolamento (UE) 2022/159
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/159 della Commissione del 4 febbraio 2022 che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 come sostanza a basso rischio nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari. L’approvazione si fonda sulla valutazione positiva del rischio effettuata nel procedimento previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con conclusione che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate, fissando la durata dell’approvazione al 27 febbraio 2037.
Approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 e aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda l’approvazione a livello dell’Unione europea della sostanza, la sua classificazione come sostanza attiva a basso rischio e la conseguente iscrizione nell’elenco delle sostanze attive approvate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina autorizzazioni nazionali di singoli prodotti, se non per il rinvio ai principi uniformi e alla relazione di esame.
Approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/159 della Commissione approva, nell’ambito del sistema UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce l’esito positivo della valutazione scientifica svolta nel corso della procedura di esame, che ha concluso per la soddisfazione dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.
Iter di valutazione e presupposti dell’approvazione
La domanda di approvazione è stata presentata il 26 giugno 2017 alle autorità francesi dalle società Danstar Ferment AG e Comercial Quimica Masso. La Francia, quale Stato membro relatore, ha poi comunicato l’ammissibilità della domanda il 1° dicembre 2017 e ha trasmesso alla Commissione, il 15 maggio 2019, il progetto di rapporto di valutazione. Successivamente, a seguito della revisione tra pari della valutazione del rischio, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha confermato che è prevedibile che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione afferma espressamente che Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 è una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il considerando rileva che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono prevedibilmente associati soltanto a un basso rischio per la salute umana, la salute animale e l’ambiente, e che non sono stati individuati aspetti di preoccupazione. Il microrganismo soddisfa anche le condizioni specifiche dell’articolo 22, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato II, punto 5.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Contenuto normativo principale
L’articolo 1 dispone l’approvazione della sostanza attiva, rinviando all’allegato I per le specifiche. L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate, in conformità all’allegato II del regolamento.
L’allegato I indica che la sostanza è approvata dal 27 febbraio 2022 fino al 27 febbraio 2037. Le specifiche includono un contenuto nominale minimo di 2 × 10^13 CFU/kg e massimo di 6 × 10^14 CFU/kg nel prodotto tecnico e nella formulazione, con impurezze non rilevanti. È inoltre precisato che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame.
Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011
L’allegato II inserisce nella parte D dell’elenco delle sostanze attive approvate la nuova voce n. 35 relativa a Bacillus amyloliquefaciens IT-45. La voce riproduce le medesime specifiche tecniche e la stessa finestra temporale di approvazione indicate nell’allegato I, assicurando l’allineamento dell’elenco europeo delle sostanze approvate.
Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento UE
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno, e vincola integralmente gli operatori e le autorità competenti nell’ambito della disciplina fitosanitaria unionale.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45, come specificata nell’allegato I, in quanto conforme ai criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza a basso rischio
Dai considerando emerge che la Commissione ritiene il Bacillus amyloliquefaciens ceppo IT-45 una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con previsione di basso rischio per salute umana, animale e ambiente e assenza di aspetti di preoccupazione rilevati.
Durata dell’approvazione e specifiche tecniche
L’allegato I indica la data di approvazione al 27 febbraio 2022 e la scadenza al 27 febbraio 2037. Specifica inoltre un contenuto nominale minimo di 2 × 10^13 CFU/kg e massimo di 6 × 10^14 CFU/kg nel prodotto tecnico e nella formulazione, con impurezze non rilevanti.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 in conformità all’allegato II del regolamento, inserendo la voce n. 35 relativa a Bacillus amyloliquefaciens IT-45 nella parte D dell’elenco delle sostanze attive approvate.
Rinvio alla relazione di esame e principi uniformi
Sia l’allegato I sia l’allegato II prevedono che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens IT-45.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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