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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/158

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/158 della Commissione del 4 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il certificato ufficiale previsto per l'importazione nell'UE di specifiche categorie di prodotti ittici e di molluschi provenienti dagli Stati Uniti. La modifica serve ad allineare il certificato alle misure concordate con le autorità statunitensi, aggiungendo elementi relativi alla data di partenza delle partite e alla destinazione dei prodotti. Per alcune partite di molluschi bivalvi vivi introduce inoltre attestazioni di sanità animale coerenti con la normativa UE.

Modifica il modello di certificato ufficiale per l'importazione nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini provenienti dagli Stati Uniti, integrando requisiti di sanità pubblica e, per talune partite, di sanità animale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione, dagli Stati Uniti d'America, di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. Incide sul modello di certificato ufficiale da accompagnare alle partite e, per i molluschi bivalvi vivi di specie elencate e per i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, richiede anche attestazioni di sanità animale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; il nuovo testo si applica dalla sua entrata in vigore, ossia il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Resta fermo il richiamo specifico all'Irlanda del Nord in base al protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.

Modifica del certificato per l'importazione di molluschi e prodotti affini dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/158 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641, che disciplina l'importazione nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano. L'intervento si fonda sulle competenze della Commissione ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 e, per la parte sanitaria animale, dell'articolo 238, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che il regolamento 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e consente di riconoscere l'equivalenza di misure adottate da paesi terzi, fissando anche le condizioni di ingresso nell'Unione e il contenuto dei certificati ufficiali. Nel caso degli Stati Uniti, le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington erano già ritenute equivalenti per la sicurezza alimentare; tuttavia, le parti interessate hanno concordato con l'autorità statunitense competente un adattamento del modello di certificato per renderlo più idoneo all'esportazione verso l'UE.

Ambito materiale della modifica

La modifica riguarda il solo allegato del regolamento 2020/1641, sostituito integralmente. Il nuovo modello di certificato si applica alle importazioni dagli Stati Uniti di:

  • molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati o trasformati;
  • echinodermi, tunicati e gasteropodi marini nelle stesse condizioni;
  • prodotti destinati al consumo umano.

Il certificato deve ora contenere indicazioni più precise, tra cui la data di partenza delle partite e l'informazione circa la destinazione del prodotto al consumo umano o al consumatore finale.

Requisiti di sanità pubblica

La parte di sanità pubblica del certificato conferma che i prodotti sono conformi alle norme e prescrizioni statunitensi previste dal programma degli Stati Uniti per il controllo regolamentare dei molluschi e che sono stati prodotti in conformità a tali requisiti. Il certificato impone inoltre che l'etichetta dei prodotti precisi che essi non sono destinati a essere immersi in acque dell'UE né a venire a contatto con tali acque.

Un'ulteriore dichiarazione riguarda l'eventuale utilizzo di molluschi di provenienza estera: tali molluschi devono provenire da paesi terzi, stabilimenti o zone di coltura riconosciuti per l'esportazione nell'Unione di molluschi bivalvi vivi.

Requisiti di sanità animale per talune partite

Per i molluschi bivalvi vivi di specie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, destinati al consumo umano, e per i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, il certificato deve includere anche un attestato di sanità animale. Tale attestato richiama:

  • le prescrizioni generali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
  • le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

Portata limitata della parte II.2 del certificato

La parte II.2 del certificato si applica solo a determinate categorie di molluschi bivalvi vivi trasportati senza acqua e destinati al consumo umano. In particolare, essa riguarda:

  • molluschi delle specie elencate, trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e non più in grado di sopravvivere se reintrodotti in ambiente acquatico;
  • molluschi trasportati senza acqua, destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché confezionati per la vendita al dettaglio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • molluschi trasportati senza acqua, imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

La stessa parte non si applica e deve essere cancellata quando la partita è costituita da animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci.

Sottoscrizione del certificato e riferimenti applicativi

Il certificato deve essere firmato da un veterinario ufficiale quando è compilato l'attestato di sanità animale; se tale attestato è cancellato, la firma può essere apposta da un certificatore o da un veterinario ufficiale. Il testo contiene anche note tecniche sulla casella I.8, relativa alla regione di origine, e un richiamo al fatto che i riferimenti all'Unione europea si intendono estesi al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in conformità al protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato del regolamento 2020/1641

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 con il testo allegato al nuovo regolamento, modificando quindi il modello di certificato ufficiale applicabile alle importazioni dagli Stati Uniti.

Requisiti di sanità pubblica nel certificato

Il certificato ufficiale conferma che i prodotti sono conformi alle norme e prescrizioni statunitensi del programma degli Stati Uniti per il controllo regolamentare dei molluschi e che sono stati prodotti in conformità a tali norme. Deve inoltre indicare che l'etichetta segnala l'assenza di destinazione all'immersione o al contatto con acque dell'UE e che gli eventuali molluschi di provenienza estera utilizzati provengono da paesi terzi, stabilimenti o zone di coltura riconosciuti per l'esportazione nell'UE.

Integrazione degli attestati di sanità animale

Per i molluschi bivalvi vivi di specie elencate destinati al consumo umano, e per i prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, il certificato deve includere anche un attestato di sanità animale. Tale attestato richiama le condizioni generali di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere a) e b), 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 1, e 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 167, lettera a), lettera c), punti ii) e iii), e lettera d), e all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

Ambito limitato della parte II.2 del certificato

La parte II.2 dell'allegato si applica solo a determinate categorie di molluschi bivalvi vivi trasportati senza acqua e destinati al consumo umano: quelli imballati ed etichettati per il consumo umano e non più in grado di sopravvivere in ambiente acquatico, quelli destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione purché confezionati per la vendita al dettaglio, e quelli destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. La stessa parte non si applica e va cancellata se la partita è costituita da animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci.

Firmatari e riferimenti tecnici del certificato

Il certificato deve essere firmato da un veterinario ufficiale quando è compilato l'attestato di sanità animale; se tale attestato è cancellato, può firmare un certificatore o un veterinario ufficiale. Il documento contiene inoltre istruzioni tecniche sulla casella I.8 relativa alla regione di origine, sulla classificazione delle specie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sulla necessità di firma in relazione alla pertinenza e notificabilità della malattia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaresanità animalecontrolli ufficialiimportazione di prodotti di origine animalecertificazione veterinaria

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