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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/671

Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione del 4 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell’Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa le modalità specifiche dei controlli ufficiali in ambito di sanità animale per alcuni stabilimenti riconosciuti e per il transito di taluni bovini nell’Unione. Definisce chi effettua i controlli, su quali strutture, con quali frequenze minime e quali verifiche devono essere svolte, includendo regole particolari per gli stabilimenti confinati e per l’identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini. Stabilisce inoltre le misure da adottare in caso di non conformità durante il transito, imponendo la macellazione o l’abbattimento e lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti. Abroga infine il regolamento (CE) n. 494/98, ritenuto superfluo rispetto al nuovo quadro dell’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625.

Norme specifiche sui controlli ufficiali in materia di salute animale su taluni stabilimenti, materiale germinale e bovini in transito, con azioni di follow-up in caso di non conformità e abrogazione del regolamento (CE) n. 494/98.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale per verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale. Riguarda in particolare determinati stabilimenti riconosciuti che detengono animali o raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale, nonché le azioni di follow-up sui bovini durante il transito nell’Unione. Si applica anche al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Entrata in vigore: ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione

Il regolamento integra il quadro dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 con norme specifiche in materia di sanità animale. L’intervento risponde all’esigenza di coordinare i controlli con il nuovo assetto della normativa veterinaria derivante dal regolamento (UE) 2016/429 e di disciplinare sia i controlli in taluni stabilimenti riconosciuti sia le misure da adottare in caso di non conformità, inclusi i casi di transito di bovini nell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai controlli ufficiali svolti dalle autorità competenti degli Stati membri su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, limitatamente alla verifica della conformità alle prescrizioni di salute animale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda anche le azioni successive ai controlli in specifici stabilimenti che detengono animali o che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale, nonché le azioni di follow-up nei confronti di determinati bovini in transito nell’Unione. Il testo è dichiarato applicabile anche al Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord, ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Definizioni e rinvii normativi

Ai fini dell’atto si applicano le definizioni già contenute nel regolamento (UE) 2016/429 e nei regolamenti delegati collegati: 2019/2035, 2020/686, 2020/688, 2020/692 e 2020/990. Il regolamento utilizza, tra le altre, le nozioni di stabilimento, incubatoio, operazione di raccolta, stabilimento confinato, stabilimento riconosciuto di materiale germinale, stabilimento di acquacoltura riconosciuto e gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto. Tali rinvii assicurano coerenza terminologica con la normativa unionale di base sulla sanità animale.

Controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti

I controlli ufficiali devono essere effettuati da veterinari ufficiali; per gli stabilimenti e i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, possono intervenire anche professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici. I controlli sono diretti a verificare che gli operatori continuino a soddisfare i requisiti di riconoscimento previsti dal diritto UE. Le categorie interessate comprendono incubatoi e stabilimenti con pollame, operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani, gatti e furetti, rifugi, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti di quarantena, stabilimenti confinati, stabilimenti di materiale germinale, stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di tali stabilimenti.

Le ispezioni devono essere effettuate almeno con la frequenza minima prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/160. Inoltre, esse possono essere combinate con i controlli ufficiali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, con altri controlli ufficiali di conformità alle prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, oppure con ulteriori ispezioni o visite previste dalle norme dell’Unione.

Stabilismenti confinati per animali terrestri

Per gli stabilimenti confinati, il regolamento introduce verifiche mirate. Il veterinario ufficiale deve accertare, tramite la documentazione dei movimenti, che gli animali introdotti provengano solo da un altro stabilimento confinato oppure siano stati sottoposti a quarantena secondo le regole applicabili. Deve poi verificare che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem svolti dal veterinario dello stabilimento escludano la presenza di malattie elencate o emergenti.

Se vi è sospetto di tali malattie, il veterinario ufficiale deve controllare che l’operatore informi l’autorità competente e adotti misure di mitigazione dei rischi di diffusione all’interno e all’esterno dello stabilimento. Il controllo comprende anche un audit sull’attività del veterinario dello stabilimento e sull’attuazione del piano di sorveglianza delle malattie; tale piano deve essere riesaminato e aggiornato almeno una volta all’anno.

Identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini

Le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini devono riguardare gli animali detenuti negli stabilimenti e svolgersi almeno con la frequenza minima fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/160. La selezione degli stabilimenti da ispezionare deve fondarsi su un’analisi del rischio che consideri, oltre ai criteri generali dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, anche il numero di animali presenti, le specie presenti e identificate, i cambiamenti significativi degli ultimi cinque anni e ogni altro criterio pertinente definito dallo Stato membro.

In via ordinaria, quando viene effettuata un’ispezione, devono essere ispezionati tutti i bovini, ovini e caprini presenti nello stabilimento. Se il numero degli animali supera 20, l’autorità competente può limitarsi a un campione rappresentativo, a condizione che il campione sia sufficiente a rilevare il 5% dei casi di non conformità con un livello di confidenza del 95%. Qualora il campione confermi la non conformità, devono essere ispezionati tutti gli altri animali presenti; è tuttavia ammessa una diversa scelta di campionamento solo se consente di stimare una non conformità superiore al 5% con precisione del 2% in più o in meno e con livello di confidenza del 95%.

Non conformità nel transito di bovini

Per talune partite di bovini che transitano nell’Unione in forza delle deroghe e condizioni previste dalla normativa richiamata, il regolamento impone una misura molto rigorosa in caso di non conformità riscontrata durante il movimento tra il posto di controllo frontaliero di ingresso e quello di uscita. In tali casi l’autorità competente deve ordinare la macellazione o l’abbattimento degli animali e lo smaltimento come materiale di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. La scelta è giustificata dall’esigenza di tutelare sanità pubblica, salute animale e benessere animale.

Abrogazione del precedente regime sanzionatorio

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 494/98, che disciplinava sanzioni amministrative minime nel sistema di identificazione e registrazione dei bovini. La Commissione evidenzia che tali sanzioni sono divenute superflue alla luce delle misure correttive e sanzionatorie previste dall’articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Integra il regolamento (UE) 2017/625 per introdurre norme specifiche sui controlli ufficiali in materia di salute animale su determinati stabilimenti che detengono animali o gestiscono materiale germinale, e per le azioni successive a controlli ufficiali su determinati bovini in transito. Le norme riguardano sia i controlli sia, se necessario, le misure di follow-up in caso di non conformità.

Definizioni richiamate

Rinvia alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/429 e nei regolamenti delegati (UE) 2019/2035, 2020/686, 2020/688, 2020/692 e 2020/990. Vengono richiamati, tra gli altri, i concetti di stabilimento, incubatoio, operazione di raccolta, stabilimento confinato, stabilimento riconosciuto di materiale germinale, stabilimento di acquacoltura riconosciuto, gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto, veterinario dello stabilimento e bovino.

Controlli ufficiali nei determinati stabilimenti riconosciuti

I controlli sono svolti da veterinari ufficiali; per gli stabilimenti e i gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti possono intervenire anche professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici. I controlli verificano il mantenimento dei requisiti di riconoscimento in incubatoi, stabilimenti con pollame, operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani, gatti e furetti, rifugi, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti di quarantena, stabilimenti confinati, stabilimenti di materiale germinale e stabilimenti/gruppi di acquacoltura riconosciuti. Tali controlli comprendono ispezioni almeno alla frequenza minima fissata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 e possono essere combinati con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dal diritto UE.

Controlli specifici negli stabilimenti confinati

Per gli stabilimenti confinati per animali terrestri, il veterinario ufficiale deve verificare la provenienza degli animali in ingresso, controllando la documentazione dei movimenti e accertando che provengano da un altro stabilimento confinato o siano sottoposti a quarantena. Deve inoltre verificare che gli esami clinici, di laboratorio e post mortem del veterinario dello stabilimento escludano malattie elencate o emergenti, controllare la corretta notifica dei sospetti di malattia e l’adozione di misure per limitare la diffusione, nonché sottoporre ad audit il veterinario dello stabilimento e il piano di sorveglianza delle malattie, che deve essere riesaminato e aggiornato almeno una volta l’anno.

Identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini

Le ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni di identificazione e registrazione riguardano bovini, ovini e caprini detenuti negli stabilimenti e vanno svolte almeno con la frequenza minima dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160. La selezione degli stabilimenti da ispezionare deve basarsi su un’analisi del rischio che consideri, oltre ai criteri dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, il numero di animali presenti, le specie identificate, le variazioni significative degli ultimi cinque anni e ogni altro criterio nazionale pertinente. In linea generale, l’autorità competente ispeziona tutti gli animali presenti; se gli animali sono più di 20, può ispezionare un campione rappresentativo, purché sufficiente a rilevare il 5% dei casi di non conformità con livello di confidenza del 95%. Se il campione conferma la non conformità, devono essere ispezionati tutti gli altri animali, salvo ulteriore campionamento consentito solo se idoneo a stimare una non conformità superiore al 5% con precisione del 2% in più o in meno e livello di confidenza del 95%.

Non conformità durante il transito di determinati bovini

Quando partite di bovini che soddisfano le condizioni sanitarie di ingresso nell’Unione transitano nell’Unione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/692 e del regolamento delegato (UE) 2019/2124, l’autorità competente deve ordinare la macellazione o l’abbattimento degli animali e lo smaltimento come materiale di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, se durante il movimento tra il posto di controllo frontaliero di ingresso e quello di uscita si riscontrano non conformità.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 494/98

Il regolamento (CE) n. 494/98 è abrogato, poiché le sanzioni amministrative ivi previste risultano superflue alla luce delle misure dell’articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e per esigenze di coerenza e certezza del diritto.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ferma l’estensione all’Irlanda del Nord prevista dal protocollo applicabile al recesso del Regno Unito.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialitracciabilità degli animalimovimentazione e transito di animalisottoprodotti di origine animale

Testo integrale

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