Regolamento (UE) 2022/147
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/147 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti interessati, a seguito del riesame periodico e delle informazioni delle autorità nazionali competenti, ma elimina una persona per cui non sussiste più motivo di permanenza. Contestualmente, abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 e rende applicabile il nuovo elenco allegato in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche, gruppi ed entità inseriti nell’elenco allegato al regolamento, per i quali continuano a valere le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’applicazione è territoriale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Il testo non introduce un regime generale astratto, ma un aggiornamento puntuale dell’elenco; viene inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188. L’allegato comprende persone fisiche, gruppi ed entità collegati alla lotta al terrorismo, e il Consiglio segnala che per una persona non sussiste più motivo di mantenimento nell’elenco.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/147 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento interviene nell’ambito del sistema UE di misure restrittive specifiche contro determinate persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici. La sua funzione è puramente aggiornativa: non istituisce nuove misure generali, ma sostituisce il precedente elenco con quello contenuto nell’allegato, a seguito del riesame periodico svolto dal Consiglio.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, che prevede l’aggiornamento periodico dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive antiterrorismo. Nei considerando il Consiglio richiama il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188, adottato il 19 luglio 2021, e precisa di aver fornito, ove possibile, le motivazioni dell’inserimento nell’elenco, nonché di aver informato i soggetti interessati della possibilità di richiedere tali motivazioni e di presentare osservazioni.
Riesame dell’elenco e criteri di mantenimento
Il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco come prescritto dal regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto:
- delle osservazioni presentate dagli interessati;
- delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status delle persone ed entità a livello nazionale.
Il Consiglio ha inoltre verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti figuranti nell’elenco, per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune. Sulla base di tale verifica, il Consiglio conclude che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Eliminazione di un soggetto dall’elenco
Nei considerando il Consiglio afferma che, per una persona, non sussiste più alcun motivo per mantenerla nell’elenco. Il regolamento recepisce quindi questa conclusione mediante l’aggiornamento complessivo dell’allegato, che costituisce l’elenco vigente dei soggetti colpiti dalle misure restrittive.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca:
- persone fisiche identificate con dati anagrafici, alias, cittadinanze, numeri di passaporto o altri elementi identificativi;
- gruppi ed entità, tra cui organizzazioni terroristiche e strutture ad esse collegate.
Il testo fornito riporta un elenco molto esteso di soggetti, comprensivo, tra gli altri, di organizzazioni come l’Organizzazione Abu Nidal, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria tamil, il PFLP, la Jihad islamica palestinese e altri gruppi e soggetti correlati.
Abrogazione del precedente regolamento ed efficacia temporale
L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188, che viene quindi sostituito dal nuovo elenco allegato. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per avvocati, intermediari finanziari e imprese, il regolamento è rilevante perché determina quali soggetti restano sottoposti alle misure restrittive UE previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’effetto operativo principale è la necessità di verificare costantemente la corrispondenza con l’elenco aggiornato, ai fini di blocco, esclusione o gestione del rischio di relazioni economiche con i soggetti designati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’effetto principale del regolamento è l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo.
Riesame dell’elenco e mantenimento delle misure
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha verificato che per i soggetti elencati permangono le condizioni per l’applicazione delle misure restrittive ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
Cancellazione di un soggetto dall’elenco
Il Consiglio afferma che non esiste più alcun motivo per mantenere una persona nell’elenco. Il regolamento, pertanto, aggiorna la lista eliminando il soggetto non più giustificato e mantenendo gli altri soggetti presenti nell’allegato.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188, che conteneva il precedente elenco aggiornato.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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