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Sentenza

Sentenza n. 4239/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 21/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 21 ottobre 2025, avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per presentare una domanda di visto d’ingresso per motivi di studio ai sensi dell’art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l’attivazione del procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenuta attività amministrativa soddisfacesse la pretesa azionata e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente, ove necessario, la richiesta di nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento da parte dell’amministrazione ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato, congiuntamente all’art. 117 c.p.a., quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa la pretesa azionata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 9 Regolamento (CE) n. 810/2009

    È indicato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e l’attivazione del relativo procedimento amministrativo soddisfano la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., anche senza che sia stata ancora adottata la decisione finale sul visto.
  • La compensazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può essere giustificata quando il tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ragionevoli dopo la proposizione del ricorso; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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