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Sentenza

Sentenza n. 427/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, della sentenza n. 340/2025 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.3.2025 (RG. 4063/2024);

Giustizia amministrativa202501405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Ministero all’attribuzione di 1.500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza civile n. 340/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione di 1.500 euro tramite la Carta elettronica del docente per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese di lite. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 20 marzo 2025, che era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile, senza fornire la prova dell’avvenuto riconoscimento del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accertato la regolare notifica della sentenza civile, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha rilevato che l’Amministrazione non aveva dimostrato di avere attribuito alla ricorrente la Carta elettronica del docente per le annualità e gli importi riconosciuti dal giudicato. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi l’allocazione in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, anche in caso di insufficienza dei fondi o della cassa. Ha escluso la liquidazione di un compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Ha respinto la richiesta di astreinte: pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di procedere all’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo"

    La penalità di mora è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative derivanti dalle difficoltà dell’adempimento pubblico, dai vincoli normativi e di bilancio e dalla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e accertato il passaggio in giudicato della pronuncia, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del titolo mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio o una memoria priva di specifici elementi non è sufficiente a comprovare l’adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione, compresi gli atti contabili e finanziari, nonché le eventuali variazioni o allocazioni di bilancio.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando il giudice ravvisi concrete ragioni ostative connesse alle difficoltà dell’adempimento pubblico, ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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