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Sentenza

Sentenza n. 862/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 415 del 25 maggio 2022.

Giustizia amministrativa202300038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica relativa a una copertura a falde di un fabbricato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

Gli originari ricorrenti avevano chiesto la sanatoria, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, della copertura a falde esistente su un fabbricato in comproprietà. L'istanza era stata respinta dal Comune dopo l'opposizione di altri comproprietari, i quali sostenevano che la trasformazione di una preesistente copertura a terrazzo in copertura a falde costituisse abuso edilizio e paesaggistico. Nel giudizio di primo grado erano stati dedotti quattro motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e dell'art. 10-bis l. 241/1990; violazione della circolare ministeriale n. 3357/1985; contraddittorietà, illogicità, irrazionalità e sviamento. Il TAR aveva ritenuto insussistente la legittimazione a richiedere la sanatoria, reputando non sufficiente il verbale di conciliazione giudiziale intercorso tra i comproprietari e ritenendo che l'opposizione di uno dei comproprietari imponesse al Comune di non accogliere l'istanza. In appello, gli interessati hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che il verbale di conciliazione del 6 ottobre 2006 e successive pronunce civili obbligavano i comproprietari alla realizzazione del tetto a falde e costituivano titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell'immobile. Hanno inoltre denunciato il difetto di motivazione del diniego, poiché il Comune non aveva esaminato nel merito i presupposti della sanatoria, nonché la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che gli appellanti erano legittimati a richiedere il titolo edilizio in sanatoria. Il verbale di conciliazione giudiziale, con cui gli altri comproprietari si erano impegnati a eseguire lavori di riparazione del tetto nella consistenza a falde esistente al momento della conciliazione, costituiva titolo sufficiente a fondare la disponibilità dell'immobile e la legittimazione alla richiesta, essendo idoneo anche a sostenere un'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare. Tale consenso non poteva essere rimesso in discussione in sede amministrativa da una delle parti della conciliazione. La legittimazione risultava inoltre confermata da successive pronunce del giudice civile che avevano accertato l'obbligo di realizzare il tetto a falde. Il Comune, nel verificare la legittimazione alla richiesta di titolo edilizio, non deve svolgere complesse indagini sul regime proprietario né risolvere controversie tra privati; tuttavia, nel caso concreto, non vi era una controversia effettiva da dirimere, perché il consenso dei comproprietari era già stato accertato giudizialmente. Il terzo motivo, concernente ulteriori profili della legittimazione, è stato assorbito. È stato accolto anche il quarto motivo: una volta riconosciuta la legittimazione degli istanti, il diniego non poteva considerarsi espressione di potere vincolato, ma avrebbe dovuto essere preceduto dall'esame effettivo nel merito della domanda di sanatoria. Il provvedimento era quindi viziato da difetto di motivazione; tale vizio assorbiva la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego è stato annullato con rinvio all'amministrazione per una nuova valutazione. In sede di riedizione del potere, il Comune dovrà svolgere un adeguato approfondimento sull'epoca di realizzazione della copertura e motivare il percorso logico seguito, non potendo fondare la determinazione negativa sul solo esposto di un comproprietario e su una datazione meramente deduttiva, in assenza di elementi obiettivi e certi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'accertamento di conformità; la legittimazione a presentare la domanda presuppone la disponibilità dell'immobile, ma il Comune non deve risolvere complesse controversie proprietarie quando il titolo di disponibilità risulta da documenti immediatamente decisivi.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla legittimazione alla richiesta del titolo edilizio e alla disponibilità dell'immobile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali è stata assorbita dal riconoscimento del più generale difetto di motivazione del diniego.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; il testo non sviluppa una distinta ratio decidendi su tale parametro.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione a richiedere un titolo edilizio in sanatoria, il richiedente deve dimostrare la disponibilità dell'immobile, ma tale disponibilità può risultare anche da un verbale di conciliazione giudiziale che imponga ai comproprietari obblighi di fare o di non fare ed è idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
  • Il Comune, nel verificare la legittimazione alla richiesta di un titolo edilizio, non è tenuto a svolgere complesse indagini sul regime proprietario né a risolvere controversie tra privati; tuttavia, non può disconoscere la legittimazione sulla base dell'opposizione di un comproprietario quando il consenso di quest'ultimo risulti già accertato da un titolo giudiziale.
  • Una volta riconosciuta la legittimazione alla domanda di accertamento di conformità, il Comune deve esaminare effettivamente nel merito i presupposti della sanatoria; il diniego non può essere motivato come esito vincolato fondato soltanto sull'opposizione di un comproprietario.
  • Quando l'epoca di realizzazione di un'opera edilizia è decisiva per la valutazione della sanatoria, l'amministrazione non può fondare il diniego sul solo esposto di un privato e su una datazione meramente deduttiva, ma deve svolgere un adeguato approfondimento istruttorio e rendere comprensibile il percorso logico seguito, soprattutto quando gli elementi disponibili depongano in senso contrario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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