Sentenza n. 1001/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione del 24.02.2020, n. 138, a firma del Dirigente del Settore 4 – Governo Territorio - Servizio Infrazioni edilizie e condoni del Comune di Scandicci, notificata il 06.03.2020; di ogni altro atto ad essa preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere consistenti nello spargimento di ghiaia con modifica della quota del terreno e nella realizzazione di muretti di recinzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo l'illegittimità della sanzione edilizia, anche in relazione alla qualificazione degli interventi come opere di edilizia libera e all'assenza di necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Nelle more del giudizio ha presentato diversi tentativi di sanatoria, ottenendo successivamente il titolo paesaggistico in via postuma, e ha infine ripristinato lo stato dei luoghi. Ha quindi riconosciuto l'improcedibilità della domanda di annullamento, chiedendo tuttavia l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza in vista di una futura domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al ripristino dello stato dei luoghi. Ha invece respinto la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza. Il successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, che deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum. Anche ove le opere fossero qualificabili come edilizia libera, esse necessitavano preventivamente dell'assenso paesaggistico. Lo spargimento di ghiaia, modificando le caratteristiche morfologiche preesistenti del terreno, non rientra tra gli interventi esenti previsti dall'allegato A del d.P.R. 31/2017; analogamente, la costruzione ex novo dei muretti di recinzione non è assimilabile agli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei muri di cinta esentati dalla previa autorizzazione. Tale autonomo profilo motivazionale era sufficiente a sorreggere l'ordinanza, rendendo non necessario esaminare le ulteriori censure. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 31/2017, allegato A
L'allegato A individua gli interventi paesaggisticamente esenti dall'obbligo di autorizzazione preventiva. Lo spargimento di ghiaia con modifica delle caratteristiche morfologiche del terreno e la costruzione ex novo di muretti di recinzione non rientrano nelle fattispecie esentate.
Massime di principio
- La sopravvenuta demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi fanno venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento dell'ordinanza edilizia, determinandone l'improcedibilità; resta distinta l'eventuale domanda di accertamento dell'illegittimità proposta in vista del risarcimento.
- La legittimità di un ordine di demolizione deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum; il successivo conseguimento di un'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non rende illegittimo retroattivamente l'ordine adottato in assenza del titolo necessario.
- La qualificazione di un intervento come attività edilizia libera non esclude, di per sé, la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica.
- Lo spargimento di ghiaia che modifichi le caratteristiche morfologiche preesistenti del terreno non rientra tra gli interventi paesaggisticamente esenti previsti dall'allegato A del d.P.R. 31/2017.
- L'esenzione paesaggistica prevista per la manutenzione, sostituzione o adeguamento dei muri di cinta non si estende alla costruzione ex novo di muretti di recinzione.
- Quando una ragione autonoma e sufficiente sorregge la legittimità del provvedimento impugnato, il giudice può omettere l'esame degli ulteriori profili di censura.
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