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Sentenza

Sentenza n. 2912/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202514545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 24 aprile 2025 di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’avvenuta scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il Ministero dovesse concludere il procedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa e che tale termine fosse scaduto al momento della proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell’Unione europea. Il Ministero dovrà verificare la coerenza dei titoli con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa, valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l’equipollenza della formazione e l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, cui è assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di persistente inerzia, ulteriori misure esecutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha previsto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, cui fa riferimento la competenza amministrativa per il procedimento.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone all’autorità competente di esaminare la formazione e le qualifiche conseguite in altro Stato membro, valutandone l’equivalenza e, se necessario, disponendo misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’adozione di eventuali misure compensative qualora la formazione estera non risulti pienamente equivalente.

Massime di principio

  • Quando la normativa stabilisce un termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, la sua scadenza senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’autorità competente deve valutare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, livello, durata e qualità della formazione ricevuta, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra il titolo estero e i requisiti nazionali.
  • L’autorità competente deve verificare se le qualifiche e le esperienze formative e professionali acquisite nello Stato membro d’origine, nonché l’eventuale esperienza maturata nello Stato membro ospitante, soddisfino anche solo parzialmente le condizioni richieste per l’accesso all’attività professionale.
  • Qualora la formazione estera non sia integralmente equipollente, l’amministrazione non può omettere la valutazione della domanda, ma deve considerare l’eventuale adozione di misure compensative appropriate e proporzionate.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare anticipatamente un commissario ad acta, cui affidare la conclusione del procedimento entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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