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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Avviso di accertamento soggetti legittimati Tributi locali - Accertamento - Avviso - Legittimazione attiva ex art. 1, co. 557, L. 311/2004

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimazione attiva del funzionario che aveva emanato l'avviso di accertamento ICI, poiché dipendente a tempo pieno di un'altra amministrazione e impiegato presso il Comune a "scavalco". La questione riguardava in particolare la necessità di una convenzione tra gli enti e la possibilità per tale dipendente di adottare validamente atti impositivi.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consenta agli enti indicati dalla norma di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, senza che sia necessaria un'apposita convenzione. Pertanto, il dipendente utilizzato "a scavalco" presso il Comune disponeva della legittimazione attiva per emanare gli atti impositivi ICI e l'avviso di accertamento è stato considerato validamente adottato.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 557, legge n. 311/2004

    Gli enti indicati nella norma possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

    La disposizione consente l'utilizzazione di personale dipendente da altre amministrazioni con autorizzazione dell'ente di provenienza, senza necessità di stipulare un'apposita convenzione. Il dipendente così utilizzato presso l'ente impositore è legittimato ad adottare gli atti tributari rientranti nelle funzioni assegnate.

Massime di principio

  • L'impiego presso un Comune di un dipendente a tempo pieno di un'altra amministrazione, secondo il meccanismo "a scavalco" previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, non rende di per sé illegittimi gli atti adottati.
  • Ai fini della validità degli avvisi di accertamento, è sufficiente che l'utilizzazione del dipendente sia autorizzata dall'amministrazione di provenienza; non è necessariamente richiesta un'apposita convenzione tra gli enti.
  • La legittimazione del funzionario deve comunque essere verificata in concreto sulla base dell'autorizzazione, dell'incarico conferito e delle competenze attribuitegli dall'ente impositore.
  • La mera circostanza che il funzionario non sia dipendente stabile del Comune non costituisce, da sola, motivo sufficiente per annullare l'avviso di accertamento.

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