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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. xxxxxxxx/2011, contestando l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973. Secondo il ricorrente, la contabilità era formalmente regolare e i maggiori ricavi e redditi erano stati determinati dall'Ufficio sulla base di mere presunzioni. L'Agenzia aveva rilevato una grave incongruenza tra il costo del venduto e i ricavi dichiarati risultanti dal quadro RG del Modello Unico 2008. Il contribuente ha giustificato l'anomalia documentando la cessione gratuita a una società rumena di ricambi obsoleti e non più utilizzabili, per circa 16.000 euro, con conseguente drastica riduzione delle rimanenze di magazzino.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Matera aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato la documentazione prodotta e avesse fondato la rideterminazione induttiva del reddito su presunzioni non supportate da elementi fattuali sufficienti. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere a un accertamento analitico-induttivo quando le irregolarità o le incongruenze riscontrate rendano inattendibili, anche parzialmente, i dati contabili. Tuttavia, la ricostruzione del reddito non può basarsi su presunzioni prive di adeguato supporto fattuale.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26635/2009

    L'accertamento induttivo non costituisce da solo prova di evasione, ma è necessario che tale presunzione sia basata su fatti gravi, precisi e concordanti.

    Le anomalie contabili o reddituali possono giustificare l'accertamento, ma l'Amministrazione deve dimostrare la fondatezza della pretesa mediante elementi concreti, gravi, precisi e concordanti. Una semplice incongruenza statistica o contabile, non adeguatamente spiegata e verificata, non è sufficiente.

Massime di principio

  • La regolarità formale della contabilità non impedisce automaticamente un accertamento analitico-induttivo, ma l'Ufficio deve dimostrare specifiche anomalie idonee a rendere inattendibili i dati dichiarati.
  • Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere fondate su fatti concreti, gravi, precisi e concordanti; le mere incongruenze numeriche, da sole, non sono normalmente sufficienti a provare l'evasione.
  • Il contribuente può superare la presunzione dell'Ufficio producendo documentazione coerente e verificabile che spieghi le anomalie, come la riduzione del magazzino dovuta alla cessione o eliminazione di beni obsoleti.
  • Quando l'Amministrazione non considera adeguatamente la documentazione fornita dal contribuente e fonda l'accertamento solo su ricostruzioni presuntive non corroborate, l'atto può essere annullato.
  • La prova documentale deve essere tempestiva, specifica e collegata direttamente all'anomalia rilevata, così da dimostrare la plausibilità della differenza tra costi, rimanenze e ricavi dichiarati.

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