Sentenza del 28/02/2017 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Rimborso - Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Decadenza biennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 per presentare la richiesta di rimborso. Tale termine ha natura decadenziale: il suo decorso comporta la perdita definitiva del diritto di chiedere il rimborso. La decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, salvo che sulla questione si sia già formato un giudicato interno.
La decisione
Il principio affermato è che la richiesta di rimborso IVA presentata oltre il termine biennale è tardiva e non può essere accolta. La decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni fase del giudizio, tranne quando la relativa questione sia stata definitivamente decisa all'interno del processo. Il testo non indica le parti nominative né l'esito concreto dei singoli gradi, ma il principio è favorevole all'Amministrazione finanziaria quando eccepisce o rileva la tardività della domanda.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale per la richiesta di rimborso è stabilito a pena di decadenza.
Il termine di due anni per chiedere il rimborso decorre secondo le regole applicabili al caso concreto e, una volta scaduto senza presentazione della domanda, determina la decadenza dal diritto. La decadenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno.
Cass. sent. 30 novembre 2011, n. 25500
Richiamata come precedente conforme al principio della natura decadenziale e della rilevabilità d'ufficio del termine biennale.
Cass. sent. 20 agosto 2004, n. 16477
Richiamata come precedente conforme sul carattere decadenziale del termine per la richiesta di rimborso e sulla possibilità di rilevare la decadenza d'ufficio.
Massime di principio
- Per ottenere un rimborso fiscale è essenziale rispettare il termine previsto dalla legge: se il termine è qualificato come decadenziale, la sua scadenza può impedire definitivamente l'esercizio del diritto.
- La decadenza può essere rilevata dal giudice anche senza una specifica eccezione dell'Amministrazione e anche nei gradi successivi del giudizio.
- La rilevabilità d'ufficio non opera più quando sulla tempestività della domanda si è formato un giudicato interno, cioè quando la questione è stata definitivamente decisa nel processo.
- In situazioni analoghe occorre individuare con precisione la data iniziale del termine, la data di presentazione della richiesta e l'eventuale esistenza di una precedente decisione processuale definitiva sulla questione.
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