Sentenza del 28/02/2017 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione degli adempimenti e versamenti tributari - Presupposto per l'applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità della riduzione del 40% prevista dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 ai tributi il cui presupposto d'imposta si era verificato durante il periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposto in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. L'Amministrazione sosteneva, in sostanza, che l'agevolazione non fosse applicabile quando l'accertamento del tributo fosse intervenuto successivamente al periodo di sospensione. La Corte ha chiarito che l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi del presupposto d'imposta e non con il successivo accertamento amministrativo, che normalmente ha natura dichiarativa e non costitutiva.
La decisione
La Corte ha stabilito che la riduzione del 40% deve essere riconosciuta per tutti i tributi il cui presupposto si sia maturato durante il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, senza distinguere in base alla data in cui il tributo sia stato accertato dall'Amministrazione. La pretesa tributaria, se riferita a un presupposto sorto nel periodo agevolato, deve quindi essere rideterminata applicando la riduzione prevista dalla legge.
Norme richiamate
Art. 33, comma 28, legge n. 183 del 2011
Riduzione del 40% dei tributi dovuti dai soggetti interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
La disposizione si applica a tutti i tributi il cui presupposto d'imposta sia maturato durante il periodo di sospensione, indipendentemente dal momento successivo in cui l'Amministrazione abbia effettuato l'accertamento.
Massime di principio
- Per stabilire se un'agevolazione o una sospensione tributaria sia applicabile, occorre verificare principalmente quando si è verificato il presupposto d'imposta, non quando l'Amministrazione ha emesso l'atto di accertamento.
- L'accertamento tributario ha normalmente natura dichiarativa: formalizza un'obbligazione già sorta, ma non la crea. Pertanto, la data dell'accertamento non può di per sé escludere un beneficio collegato al periodo di maturazione del tributo.
- In presenza di norme emergenziali che prevedono riduzioni o sospensioni, non si possono introdurre limitazioni non previste espressamente dalla legge, come una distinzione basata sulla data dell'accertamento.
- La regola è applicabile a situazioni analoghe solo dopo aver verificato che il contribuente rientri tra i soggetti destinatari della disciplina emergenziale e che il presupposto del tributo sia effettivamente sorto nel periodo agevolato.
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