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Sentenza

Sentenza n. 3190/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 4683/2023 pubbl. il 11/07/2023 RG n. 21093/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, notificata al Ministero in data 01 - 09 - 2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4683/2023, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1 settembre 2023 e il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 25 novembre 2025. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre specifiche difese né documentare l'adempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha affermato che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, nel caso concreto, risultavano provati sia il passaggio in giudicato della sentenza sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, il giudicato imponeva al Ministero di emettere la Carta elettronica e di accreditarvi l'importo nominale di euro 1.000,00. Poiché il Ministero non aveva provato l'adempimento, neppure parziale, né aveva allegato ragioni ostative, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha ordinato l'integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il dirigente della DGOSV quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il Commissario provveda entro i successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per il ritardo successivo alla comunicazione della sentenza, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, fino all'effettivo adempimento. Le spese, pari a euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono di verificare i presupposti processuali e di imporre all'amministrazione l'attuazione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata

    Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione di ammissibilità o procedibilità anche del giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario dell'amministrazione statale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell'ottemperanza di applicare una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione sia obbligata a conformarsi al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un obbligo pecuniario di un'amministrazione statale, la parte ricorrente deve comprovare il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Il giudicato che riconosce un beneficio amministrativo impone all'amministrazione di compiere tutte le attività necessarie a rendere concreto il bene della vita attribuito al privato; l'assenza di prova dell'adempimento consente di accertare l'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a insediarsi e operare su istanza della parte qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • Su richiesta della parte, l'astreinte può essere applicata per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; quando l'ottemperanza riguarda il pagamento di una somma di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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