Sentenza n. 352/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della determina n. 1085 del 27 marzo 2025, adottata dal Comune di Martina Franca, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del provvedimento formatosi con silenzio-assenso avente ad oggetto l’autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), in via Mercadante n. 20, codice impianto TA74015_007_04 Martina Franca centro storico; - del provvedimento prot. n. 8031 del 3 febbraio 2025, adottato dal Comune di Martina Franca, avente ad oggetto l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso sopra meglio individuata; - nonché, dell’art. 60 del regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 93 del 29.11.2023, rubricato “Impianti per tele radiocomunicazioni e reti in fibra ottica”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso all’installazione di una stazione radio base, unitamente all’avvio del relativo procedimento e alla disposizione regolamentare comunale applicata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’annullamento d’ufficio, adottato dal Comune, dell’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base in Martina Franca. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, per l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, nonché la violazione del principio del contrarius actus, poiché il titolo tacito si era formato all’esito di una conferenza di servizi e il Comune aveva proceduto unilateralmente al suo annullamento. Con il secondo motivo ha censurato l’art. 60 del regolamento edilizio comunale, ritenendolo contrario agli artt. 4 e 8 della l. n. 36/2001. Il Comune ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio. Il giudizio riguarda anche la circostanza che l’area dell’intervento, sita al civico n. 20 di via S. Mercadante, non risultava compresa nel vincolo relativo al complesso culturale “La Lama”, riferito ai civici n. 129-135 e all’angolo con via Arco Mastrovito e via La Lama.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base della fondatezza del primo motivo e ha annullato gli atti comunali impugnati. Ha chiarito che l’annullamento d’ufficio di un provvedimento formatosi per silenzio-assenso richiede, oltre all’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, nonché una motivazione specifica che consideri l’affidamento del destinatario e gli altri interessi emersi nell’istruttoria. Nel caso concreto, la motivazione dell’atto era anche fondata sull’erronea riconduzione dell’intervento a un’area vincolata, mentre la documentazione dimostrava che il civico n. 20 non era compreso nel vincolo riguardante il complesso “La Lama”. Il TAR ha inoltre rilevato l’assenza di una motivazione effettiva sull’interesse pubblico concreto e attuale, sul bilanciamento con l’affidamento della società e sugli altri interessi coinvolti; tale affidamento era particolarmente qualificato anche in ragione della precedente sentenza del TAR che aveva accertato la formazione del silenzio-assenso e del fatto che l’autotutela era intervenuta in prossimità della scadenza del termine di dodici mesi. È stata ritenuta irrilevante la mera pendenza del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, poiché, per i beni privati, la dichiarazione ex artt. 10 e 13 d.lgs. n. 42/2004 ha natura costitutiva e non retroattiva. È stato altresì ravvisato il vizio del contrarius actus: poiché il titolo tacito si era formato all’esito di una conferenza di servizi, il suo annullamento avrebbe dovuto essere adottato dalla stessa conferenza, previa convocazione delle amministrazioni partecipanti. Il secondo motivo è stato assorbito, essendo già pienamente satisfattivo l’accoglimento del primo e risultando decorso il termine perentorio per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. n. 241/1990
il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge
L’annullamento d’ufficio di un titolo formatosi per silenzio-assenso presuppone l’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, il rispetto del termine perentorio applicabile e una motivazione specifica sul bilanciamento con l’affidamento del destinatario e con gli altri interessi coinvolti.
art. 20 l. n. 241/1990
Il silenzio-assenso costituisce un provvedimento tacito che, una volta perfezionato, può essere rimosso dall’amministrazione soltanto mediante l’esercizio dei poteri di autotutela nel rispetto dei relativi presupposti.
artt. 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003
Sono richiamati quali disposizioni in base alle quali si è formata l’autorizzazione per l’installazione della stazione radio base.
artt. 10, comma 3, lettera a), e 13 d.lgs. n. 42/2004
La dichiarazione di interesse culturale relativa a beni di proprietà privata ha natura costitutiva e produce effetti per il futuro; la mera pendenza del procedimento dichiarativo non attribuisce retroattivamente il vincolo al bene.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Il regime di presunzione dell’interesse culturale è riferito al patrimonio culturale di proprietà pubblica e non consente di considerare già vincolato un bene privato prima della dichiarazione costitutiva.
artt. 4 e 8 l. n. 36/2001
Sono richiamati quali parametri di legittimità dell’art. 60 del regolamento edilizio comunale; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso, una volta perfezionato, non può essere sostituito o rimosso mediante una nuova decisione amministrativa ordinaria, ma soltanto attraverso l’annullamento d’ufficio, nel rispetto di tutti i presupposti sostanziali e formali previsti dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo formatosi per silenzio-assenso richiede la specifica dimostrazione e motivazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità violata, oltre alla considerazione dell’affidamento del destinatario e degli altri interessi emersi nell’istruttoria.
- Quando il titolo amministrativo si è formato all’esito di una conferenza di servizi, il suo annullamento deve rispettare il principio del contrarius actus e, quindi, essere adottato dalla stessa conferenza, previa convocazione delle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento originario.
- La dichiarazione di interesse culturale concernente un bene di proprietà privata ha natura costitutiva e non retroattiva; la mera comunicazione di avvio del relativo procedimento non consente di considerare il bene già sottoposto a tutela al momento della formazione di un precedente titolo amministrativo.
- L’erronea individuazione dell’area interessata da un vincolo culturale e l’omessa valutazione dell’affidamento del destinatario compromettono la legittimità della motivazione dell’annullamento d’ufficio, anche quando l’atto sia adottato entro il termine previsto dalla legge.
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