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Sentenza

Sentenza n. 1412/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento a) del provvedimento del Distretto Minerario di Catania n. 1186 in data 14 gennaio 2026, con cui è stata disposta la sospensione immediata dell’autorizzazione n. 02/17 del 8 febbraio 2017 relativa all’esercizio della cava di calcare denominata “Piano Grilli - INCO”; b) dell’ordinanza n. 01/2026 in data 15 gennaio 2026, con cui è stata ordinata la sospensione dei lavori di scavo, sul presupposto dell’esercizio abusivo della cava; c) ove occorra, del rapporto n. 41/23 del 4 dicembre 2023, della nota n. 27009 del 29 agosto 2024, della nota n. 1347 del 15 gennaio 2026 - con cui è stata trasmessa l’ordinanza - nonché del verbale di infrazione n. 01/25 del 4 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202600548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione immediata dell’autorizzazione all’esercizio della cava e ordinanza di sospensione dei lavori di scavo, oltre ad alcuni atti endoprocedimentali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (autorità mineraria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare dell’autorizzazione n. 02/17 del 2017 per la prosecuzione e l’ampliamento altimetrico di una cava, ha contestato la sospensione dell’autorizzazione e dei lavori disposta dal Distretto Minerario di Catania per l’asserito esercizio dell’attività oltre il limite di coltivazione autorizzato e oltre le fasce di rispetto. Ha dedotto: violazione della partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento di sospensione; irrilevanza, rispetto a tale procedimento, della precedente comunicazione di avvio del procedimento di decadenza poi archiviato; erroneità del presupposto dello sconfinamento, alla luce dell’aggiornamento della cartografia relativa all’alveo del torrente e della diversa collocazione reale dell’asta fluviale; insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 29, comma 2-ter, della l.r. Sicilia n. 127/1980, come modificato dall’art. 10 della l.r. Sicilia n. 6/2024; contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla precedente archiviazione del procedimento di decadenza e alla presa d’atto dell’aggiornamento cartografico; difetto di istruttoria e di motivazione; lesione del legittimo affidamento; sproporzione della sospensione estesa all’intera attività estrattiva. L’Amministrazione ha sostenuto che la ricorrente aveva dichiarato un volume di materiale estratto al di fuori dell’area autorizzata pari al 9,91% del volume assentito, soglia superiore al 5% previsto dalla norma, e che la congiunzione “o” rendeva alternativi i parametri della superficie e del volume.

La decisione

Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che l’area nella quale la coltivazione può essere esercitata sia esclusivamente quella puntualmente individuata nel titolo autorizzatorio. L’aggiornamento cartografico e l’arretramento dell’alveo del torrente non modificano automaticamente l’area autorizzata, potendo l’esercente chiedere una modifica del titolo per l’eventuale ampliamento. Interpretando l’art. 10 della l.r. Sicilia n. 6/2024, modificativo dell’art. 29 della l.r. n. 127/1980, il TAR ha affermato che la congiunzione “o” introduce due condizioni alternative: è sufficiente il superamento del 5% della superficie di coltivazione oppure del 5% del volume del giacimento autorizzato. Poiché la stessa società aveva dichiarato un volume estratto fuori dall’area autorizzata pari a 58.146 metri cubi, corrispondente al 9,91% del volume autorizzato di 586.603 metri cubi, la sospensione risultava corretta. Il potere esercitato è stato qualificato come vincolato, poiché la norma stabilisce che il superamento di una delle soglie “comporta” la sospensione fino al ripristino delle condizioni progettuali originarie. Per tale ragione l’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il TAR ha escluso anche la contraddittorietà con la precedente archiviazione del procedimento di decadenza, ritenendo che quest’ultima fosse intervenuta alla luce della disciplina sopravvenuta, e ha escluso la sproporzione, trattandosi di contenuto provvedimentale predeterminato dalla legge. Il ricorso è stato rigettato quanto alla sospensione dell’autorizzazione e dei lavori, mentre è stato dichiarato inammissibile quanto al rapporto, alle note e al verbale di infrazione, aventi natura endoprocedimentale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti processuali e la causa è matura per la decisione.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla non necessità di integrare il contraddittorio.

  • art. 29 l.r. Sicilia n. 127/1980, come modificato dall’art. 10 l.r. Sicilia n. 6/2024

    “nelle aree prossime al limite di coltivazione autorizzato, le difformità progettuali plano-altimetriche in misura superiore al 5% della superficie di coltivazione o superiore al 5% del volume del giacimento autorizzato della cava, comportano la sospensione della predetta autorizzazione fino al ripristino delle condizioni progettuali originariamente assentite”

    La congiunzione “o” ha valore disgiuntivo e rende alternative le soglie relative alla superficie e al volume; il superamento anche di una sola soglia comporta la sospensione dell’autorizzazione. Il potere amministrativo è vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullamento del provvedimento quando il contenuto dell’atto è vincolato e risulta che non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • L’area di esercizio di un’attività estrattiva è quella puntualmente individuata nel titolo autorizzatorio; la successiva rettifica o aggiornamento della cartografia relativa a un corso d’acqua non modifica automaticamente il perimetro autorizzato né abilita il titolare a coltivare aree ulteriori, essendo necessaria una modifica del titolo.
  • Quando una disposizione stabilisce che il superamento di una soglia relativa alla superficie autorizzata o di una soglia relativa al volume autorizzato comporta una determinata conseguenza amministrativa, la congiunzione “o” deve essere interpretata, in assenza di elementi testuali o sistematici contrari, in senso disgiuntivo: è sufficiente il superamento di una sola delle soglie alternative.
  • La sospensione dell’autorizzazione prevista dalla disciplina sulle difformità plano-altimetriche dell’attività estrattiva costituisce attività vincolata quando sia accertato il superamento di una delle soglie normative; in tal caso l’amministrazione non dispone di discrezionalità sul contenuto della misura.
  • Quando il provvedimento amministrativo ha contenuto vincolato e dagli elementi acquisiti risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
  • Gli atti istruttori o endoprocedimentali, privi di autonoma lesività e destinati a confluire nel provvedimento finale, non sono autonomamente impugnabili.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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