Sentenza n. 1494/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 785/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 785/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 785/2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta docente, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed era passata in giudicato. Nonostante ciò, non risultava dimostrata la materiale esecuzione dell'obbligo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il TAR ha inoltre precisato che l'eventuale mancato pagamento delle spese di lite al difensore antistatario è irrilevante rispetto all'obbligo di attribuire alla ricorrente la Carta docente; per le sole somme distratte in favore del difensore, la legittimazione a chiedere l'ottemperanza spetta al difensore distrattario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo non provata l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno e rilevando che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti nella sentenza presupposta, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Consente, nell'attività commissariale di esecuzione nei confronti dell'amministrazione, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza presupposta aveva riconosciuto rivalutazione e interessi sulle somme dovute per la Carta docente nei limiti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia dato integrale esecuzione agli obblighi da essa derivanti.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di prova della materiale esecuzione, il ricorso deve essere accolto e devono essere impartiti gli ordini necessari all'attuazione del titolo.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo amministrativo competente, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, non sussiste più l'ostacolo temporale all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un Commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
- Quando il giudice abbia disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, il difensore distrattario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato limitatamente alle somme oggetto di distrazione, poiché si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti del giudizio.
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