Cassazione Penale, Ordinanza n. 03217/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla prova della cessione di stupefacente e sulla ricostruzione operata dal giudice di merito. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una cessione di sostanza stupefacente in occasione di uno scambio osservato dalla polizia giudiziaria. Nel ricorso contestava, in sostanza, la prova dello scambio di stupefacente "osservato" dalla p.g., sostenendo una diversa ricostruzione dell'oggetto consegnato e quindi dell'episodio valorizzato come cessione di droga. La Corte rileva che le doglianze sono manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva già esaminato il punto sulla base di gravi, precisi e concordanti indizi, tra cui un ulteriore scambio analogo osservato nel medesimo contesto e confermato da narcotest. Inoltre, in assenza del sequestro della sostanza, era stata comunque applicata, nel favor rei, l'ipotesi del fatto lieve.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino solo a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua e sorretta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- La prova della cessione di stupefacente può essere desunta anche da elementi indiziari convergenti e dall'osservazione di plurimi scambi nel medesimo contesto, se tali dati sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.
- L'assenza del sequestro della sostanza non impedisce, di per sé, la conferma della responsabilità quando la ricostruzione del fatto sia comunque supportata da altri elementi probatori; in presenza di dubbi sulla consistenza del fatto, può essere applicata la qualificazione più favorevole all'imputato.
- Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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