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Ordinanza

Ordinanza n. 1280/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - degli atti e delle operazioni concernenti la procedura indetta dal Comune di Catania per l’affidamento dell’appalto “procedura aperta per interventi di riqualificazione dell’assetto viario della zona industriale di Catania - Blocco Pantano - interne” CIG B84133FDE9 - CUP D67H24007320001, nelle parti in cui, a mezzo degli stessi, si è disposta l’aggiudicazione della procedura alla Beton Mix s.r.l. e non all’odierna ricorrente Sicil Tecno Plus s.r.l. e, in particolare: - della Deliberazione n. 05/LLPP/477 del 11.12.2025 di aggiudicazione della procedura in favore della Beton Mix s.r.l., dal contenuto sconosciuto, solo “comunicata” nei suoi estremi a mezzo pec all’odierno ricorrente in data 19.12.2025 e mai allegata alla prefata comunicazione e/o pubblicata sul portale digitale dell’amministrazione a termini di legge, nonché della comunicazione di aggiudicazione stessa del 19.12.2025; - della proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 23-24 ottobre 2025 e del medesimo verbale di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni e ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione della soglia di anomalia, ha falsato gli esiti di gara precludendo alla Sicil Tecno Plus s.r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - di tutti i verbali pubblici e riservati nonché di tutte le operazioni di gara nella parte in cui, applicando in maniera non conforme alle disposizioni ed ai parametri normativi vigenti il metodo A) dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, hanno falsato gli esiti di gara e precluso alla Sicil Tecno Plus s.r.l. di risultare il legittimo affidatario dell’appalto; - ove occorra, del bando, del disciplinare, del capitolato e di ogni ulteriore atto e/o documento di gara, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, laddove lesivo degli interessi del ricorrente e nelle sole parti in cui consentirebbero alla Committenza di ricorrere al c.d. “criterio assoluto” nella determinazione della soglia di anomalia; - ove occorra, per la declaratoria di illegittimità/nullità del par. 1.4 del disciplinare che regola l’accettazione e l’utilizzo della piattaforma telematica di gara “Net4market” nella parte in cui, ove interpretato nel senso fatto proprio dalla S.A., la piattaforma telematica di gara consentirebbe alla Committenza di selezionare ai fini della determinazione della soglia di anomalia secondo il metodo A) dell’Allegato II.2 al D.lgs. 36/2023, o il criterio c.d. “assoluto” oppure il criterio del “blocco unitario”, ovvero limitatamente alla parte in cui detta piattaforma consentirebbe di opzionare anche il criterio “assoluto” in spregio al parametro normativo vigente del “blocco unitario”; - del riscontro del Comune di Catania (prot. n. 549953/2025) del 2.12.2025 di diniego all’istanza di riesame degli esiti concorsuali presentata dall’odierno ricorrente in data 6.11.2025; - del secondo riscontro del Comune di Catania (prot. n. 582492/2025) del 22.12.2025 all’ulteriore sollecito di riesame degli esiti concorsuali presentato dall’odierno ricorrente in data 2.12.2025, nella parte in cui ha confermato il primo diniego; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione resistente in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente; per il - subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex art. 121-122 c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito; - in ogni caso, di riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione d’offerta ed al provvedimento di aggiudicazione della controinteressata aggiudicataria illegittimamente sottratti all’ostensione dalla S.A.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore di altra impresa in una procedura aperta per interventi di riqualificazione viaria, nonché gli atti di gara relativi alla determinazione della soglia di anomalia e i dinieghi comunali di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta indetta dal Comune di Catania, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe applicato in modo non conforme il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. 36/2023 per il calcolo della soglia di anomalia. In particolare, è stata contestata l’utilizzazione del criterio cosiddetto assoluto anziché del criterio del blocco unitario, ritenuta idonea a falsare gli esiti della gara e a impedire alla ricorrente di conseguire l’aggiudicazione. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il bando, il disciplinare, il capitolato e la clausola relativa alla piattaforma telematica Net4market, nella parte in cui avrebbero consentito tale opzione interpretativa. La ricorrente ha contestato anche i dinieghi del Comune alle istanze di riesame, ha chiesto il subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia, ovvero il risarcimento per equivalente, nonché l’accesso alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria e al provvedimento di aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che il giudizio non potesse essere definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., poiché la questione controversa presenta un contrasto giurisprudenziale e interpretativo e necessita di approfondimento nel merito in udienza pubblica. Il Collegio ha quindi disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Catania, imponendo all’amministrazione di fornire entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza chiarimenti documentati sulle modalità, sull’eventuale inserimento nella lex specialis e sulla data di pubblicazione della scheda “Informazioni” pubblicata sul sito istituzionale, nella quale sarebbe stata espressa la determinazione della stazione appaltante di adottare, quale algoritmo per le offerte anomale, il Metodo A con criterio assoluto per le offerte pari anomale. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Non è stata ancora assunta una decisione sulla legittimità dell’aggiudicazione, sulle domande di subentro o risarcimento né sulla domanda di accesso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio non può essere definito con sentenza in forma semplificata quando la controversia richiede un approfondimento nel merito, anche in ragione di un contrasto giurisprudenziale e interpretativo.

  • Metodo A dell'Allegato II.2 d.lgs. 36/2023

    È il metodo richiamato per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte; la controversia riguarda la scelta tra criterio assoluto e criterio del blocco unitario.

  • artt. 121-122 c.p.a.

    Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro, ma il TAR non si è ancora pronunciato nel merito.

Massime di principio

  • Quando la controversia sull’applicazione delle regole di gara presenta un contrasto giurisprudenziale o interpretativo rilevante, il giudice amministrativo può escludere la definizione immediata con sentenza semplificata e disporre l’approfondimento della causa in udienza pubblica.
  • In una controversia sulla determinazione della soglia di anomalia, l’amministrazione deve documentare le modalità con cui ha scelto e reso conoscibile il metodo applicato, nonché l’eventuale inclusione della scelta nella lex specialis e la data di pubblicazione delle relative informazioni.
  • La verifica della legittimità dell’applicazione di un algoritmo o criterio di gara richiede l’accertamento documentale della fonte della scelta amministrativa e della sua conoscibilità da parte degli operatori economici prima dello svolgimento della procedura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàIncompetenza

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