Sentenza n. 1085/2026 - Bari, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, pubblicata il -OMISSIS-, emessa all'esito del ricorso n. -OMISSIS- R.G., contenente condanna del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, liquidati in complessivi €.800,00, oltre oneri di legge, distretti in favore del procuratore antistatario Avv. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato relativo al pagamento di € 800,00 per spese di lite e alla restituzione di € 300,00 versati per contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Puglia che aveva accolto un ricorso in materia di accesso e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento di € 800,00 per spese e onorari, il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto l'esecuzione del titolo anche quanto alla restituzione di € 300,00 di contributo unificato, oltre alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione della penalità di mora. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e risultava decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente aveva documentato il mancato pagamento e il Ministero, pur costituito, non aveva fornito prova dell'adempimento. È stato ordinato al Ministero di pagare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza € 800,00, oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato antistatario, nonché € 300,00 a titolo di contributo unificato. In caso di ulteriore inerzia, dal trentunesimo giorno decorre una penalità di mora di € 20,00 al giorno, per un massimo di 120 giorni e € 2.400,00. Decorso tale periodo, in caso di persistente inadempimento, interverrà il Prefetto di Bari quale commissario ad acta, anche tramite delegato dirigenziale, entro ulteriori 90 giorni e previa istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del presente giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Preliminarmente, agli atti risulta: il passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione di cui si chiede l’ottemperanza, come richiesto dall’art. 112, comma 2, lett. c) del codice del processo amministrativo e dimostrato dall’attestazione di cancelleria;
Per l'azione di ottemperanza al giudicato occorre che il passaggio in giudicato della sentenza sia dimostrato, nel caso concreto mediante attestazione di cancelleria.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
a tenore del quale le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio per l'esecuzione da parte delle amministrazioni statali è di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il suo decorso infruttuoso consente di far valere l'inadempimento in ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In caso di inerzia dell’Amministrazione, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 120 giorni, il Ministero dell’Interno sarà tenuto al pagamento in favore del ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento di quanto dovuto (quindi, con un limite massimo di Euro 2.400,00 corrispondente all’arco temporale di 120 giorni).
In sede di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento, determinandone importo giornaliero e durata massima; qui è stata fissata in € 20 al giorno per non oltre 120 giorni.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
né ha restituito la somma di €.300,00 pagata per il contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 116 c.p.a, che ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è posto a carico della parte soccombente.
Il contributo unificato del ricorso è posto a carico della parte soccombente; nel caso concreto il giudice ne ha ordinato il pagamento al Ministero insieme alle spese liquidate dal titolo.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di somme presuppone la prova del giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche.
- Quando il ricorrente documenta il mancato adempimento del giudicato e l'amministrazione costituita non prova l'avvenuto pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e disporre, per il successivo ritardo, una penalità di mora con importo e limite temporale determinati.
- Il giudice dell'ottemperanza può predisporre l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando il momento dell'insediamento e il termine per l'esecuzione.
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