Sentenza n. 672/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 771 del 12 novembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 771 del 12 novembre 2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero responsabile dell’instaurazione del giudizio poiché il pagamento era avvenuto soltanto in pendenza del ricorso di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere la metà delle spese di lite, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge, con compensazione della restante metà e distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; una volta soddisfatta la pretesa durante il processo, il giudizio è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo risultante dal giudicato, viene meno l’interesse alla decisione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione può essere condannata alle spese se il pagamento tardivo ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento intervenuto durante il processo, le spese possono essere compensate parzialmente in ragione della definizione amministrativa della controversia.
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