Sentenza n. 211/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della determina n. 306562/2022 per l'anzianità di grado emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e notificato in data 4 novembre 2022 dal Comando Provinciale di Pescara, a mezzo PEC; - nonché di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato, consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di detrazione dell'anzianità di grado adottata quale conseguenza della sospensione per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la perdita di anzianità di grado, oltre agli atti connessi, in conseguenza della sospensione dal servizio per mancata osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021. La censura, accolta dal Collegio, concerne l'illegittimità della detrazione dell'anzianità in quanto ulteriore conseguenza pregiudizievole non espressamente prevista dalla disciplina speciale sull'obbligo vaccinale, la quale stabiliva che l'accertamento dell'inadempimento determinasse la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con conservazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'incompatibilità della misura con l'art. 858 del d.lgs. n. 66/2010, che prevede la detrazione di anzianità soltanto per specifiche cause, prevalentemente di rilievo disciplinare, non ricorrenti nel caso di omessa vaccinazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina e gli atti connessi nei limiti dell'interesse. Ha distinto la legittimità della sospensione dal lavoro, riconosciuta dalla giurisprudenza richiamata, dalla detrazione dell'anzianità di grado. Secondo il Collegio, l'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 costituisce disciplina speciale e contempla come unica conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento vaccinale la sospensione dall'attività lavorativa, con privazione della retribuzione e degli altri emolumenti, senza conseguenze disciplinari. La detrazione dell'anzianità non è espressamente prevista, non rientra nelle ipotesi tipiche dell'art. 858 del Codice dell'ordinamento militare e costituisce una misura pregiudizievole dello status non indispensabile alla profilassi pandemica né proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela della salute pubblica e privata. Le spese sono state compensate per la novità, complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla l. 28 maggio 2021, n. 76
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
La disposizione speciale individua nella sospensione dall'attività lavorativa la conseguenza dell'inadempimento vaccinale e non consente ulteriori conseguenze pregiudizievoli o sanzionatorie, come la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado.
art. 858, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La detrazione di anzianità è prevista per cause specifiche e tipizzate; tali ipotesi non comprendono la violazione dell'obbligo vaccinale, priva di conseguenze disciplinari ai sensi della disciplina emergenziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La disciplina speciale che collega all'inadempimento dell'obbligo vaccinale la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro, non consente di applicare ulteriori misure pregiudizievoli non espressamente previste, inclusa la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado.
- La detrazione dell'anzianità prevista dall'art. 858 del Codice dell'ordinamento militare può essere disposta soltanto in presenza di una delle cause specificamente individuate dalla norma; l'omessa vaccinazione, in quanto assoggettata a una disciplina speciale priva di conseguenze disciplinari, non integra autonomamente una causa di detrazione.
- Una misura incidente sullo status e sulla progressione del dipendente pubblico, non prevista dalla disciplina emergenziale e non indispensabile per il contenimento della pandemia, è illegittima anche perché sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della salute pubblica e privata.
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