Sentenza n. 957/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 135/2025 del 10/02/2025 reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, nel procedimento n. 4932/2024 RG, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 26/03/2025, attestato conforme all’originale in data 26/03/2025 ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. cpc e per gli effetti dell’art. 475 cpc e così notificato in data 26/03/2025 al domicilio digitale indicato dal Ministero per l’esecuzione delle sentenze relative alla tematica “carta docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo che condannava il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, sezione lavoro, dichiarato definitivamente esecutivo e notificato in forma esecutiva al Ministero. Il titolo imponeva l'attribuzione della carta elettronica del docente mediante accredito di € 500,00. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di interessi legali a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l'idoneità del titolo né dimostrato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché avente a oggetto l'esecuzione di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di previa notificazione del titolo all'Amministrazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, ha accertato il perdurante obbligo del Ministero di eseguire il decreto ingiuntivo: l'Amministrazione non ha provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione, né l'avvenuto pagamento, secondo il principio dell'art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La domanda di astreinte è stata respinta poiché il Collegio ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile all'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricato di provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle decisioni passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre, su richiesta di parte, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; la domanda è stata respinta nel caso concreto.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal giudice, ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Impone, ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione; il requisito è stato ritenuto documentato.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli; il Ministero non ha dimostrato l'avvenuto pagamento né altri fatti impeditivi.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne pecuniarie, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato in giudicato, quando il titolo imponga a una pubblica amministrazione una prestazione determinata o determinabile.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, l'Amministrazione debitrice che intenda opporre l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo deve fornire la relativa prova; la mancata costituzione o la mancata contestazione specifica del titolo e dell'inadempimento consente di accertare l'obbligo di esecuzione.
- La previa notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, richiesta dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, costituisce adempimento rilevante per l'esperibilità dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale deve provvedere in via sostitutiva.
- La misura coercitiva pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo nell'esecuzione sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali derivanti da un ingente e improvviso contenzioso sulla medesima questione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientra nelle sue funzioni istituzionali, può essere escluso il riconoscimento di un compenso in applicazione analogica della disciplina prevista per altre ipotesi di ottemperanza a condanne pecuniarie.
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