Cassazione Penale, Ordinanza n. 15203/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva derubricato il fatto nel reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità e rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di legge e di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando in sostanza la congruità della pena e il discostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse a una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato il superamento del minimo edittale valorizzando il carattere organizzato dell'attività di spaccio e l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, e che la pena finale risultava comunque al di sotto del medio edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione qualificatoria del fatto come reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità; nel caso concreto la pena è stata commisurata entro la cornice edittale prevista dalla norma.
art. 132 c.p.
Richiamato quale criterio di esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio di valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena.
art. 134 c.p.
Richiamato per l'eliminazione della frazione nel calcolo della media edittale.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo se sorretta da arbitrio o da motivazione manifestamente illogica, non per ottenere una nuova valutazione del quantum sanzionatorio.
- Il giudice può discostarsi dal minimo edittale quando dia conto, con motivazione non illogica, di elementi concreti di maggiore gravità del fatto, come l'organizzazione dell'attività criminosa e la pluralità/eterogeneità delle sostanze coinvolte.
- Nel giudizio di legittimità la nozione di media edittale va calcolata secondo il criterio aritmetico intermedio tra minimo e massimo della cornice legale; la pena finale va poi apprezzata anche rispetto a tale parametro.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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