Circolare numero 172 del 12-9-2001
Codifica delle aziende appartenenti a settori diversi da quelli Elettrici e Telefonici, aventi alle dipendenze lavoratori iscritti ai soppressi fondi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per le aziende diverse dai settori elettrico e telefonico che occupano lavoratori già iscritti ai soppressi Fondi Elettrici o Telefonici e transitati a seguito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione. Le sedi INPS devono aprire una posizione aziendale separata, attribuendo il codice statistico contributivo dell’attività svolta e i codici di autorizzazione 6Q o 6R, oltre al codice 0D. Vengono inoltre richiamate le modalità di esposizione dei dati nel DM10/2 e le istruzioni per la compilazione del Mod. 770/2001 e del CUD, con particolare attenzione alla determinazione della retribuzione pensionabile necessaria per il calcolo della quota di pensione maturata entro il 31 dicembre 1996.
Istruzioni operative per la gestione delle posizioni aziendali di lavoratori provenienti dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici
Gestione delle posizioni aziendali per lavoratori provenienti dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici
La circolare fornisce istruzioni operative per la corretta gestione contributiva e dichiarativa delle aziende che, pur appartenendo a settori diversi da quello elettrico e telefonico, occupano lavoratori già iscritti ai soppressi Fondi Elettrici o Telefonici e transitati in seguito a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. L’obiettivo è uniformare l’apertura delle posizioni aziendali, la classificazione contributiva e la compilazione degli adempimenti fiscali e previdenziali connessi.
Ambito di applicazione
Le indicazioni si applicano alle imprese che ricevono personale proveniente dalle aziende elettriche o telefoniche, già iscritto ai relativi fondi speciali di previdenza. La casistica richiamata è quella del transito del personale presso aziende classificate con codice statistico contributivo diverso da quello delle originarie aziende elettriche o telefoniche.
Apertura della posizione aziendale separata e codici da attribuire
Per la gestione di tali lavoratori, le sedi INPS devono aprire una separata posizione aziendale attribuendo il codice statistico contributivo corrispondente all’attività effettivamente svolta dall’impresa, secondo i normali criteri classificatori. Alla posizione devono essere associati specifici codici di autorizzazione:
- C.A. 6Q, con il significato di "Posizione relativa ad aziende con dipendenti iscritti al soppresso fondo Elettrici";
- C.A. 6R, con il significato di "Posizione relativa ad aziende con dipendenti iscritti al soppresso fondo Telefonici".
Inoltre, le posizioni devono essere contrassegnate dal codice di autorizzazione 0D, definito come "Posizione contributiva aperta per particolari categorie di dipendenti".
Adempimenti contributivi e dichiarativi
Per l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori interessati sul mod. DM10/2, i datori di lavoro devono utilizzare le particolari modalità previste per i lavoratori iscritti ai fondi Elettrici e Telefonici. La circolare richiama poi le istruzioni da osservare per la compilazione del Mod. 770/2001, rinviando al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001, allegato, paragrafo S8, quadro SA, punto 8.5, dedicato ai "Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS e Gestioni contabili separate". Analogamente, devono essere rispettate le istruzioni per la compilazione del CUD, emanate con decreto ministeriale 23 novembre 2000 e richiamate dalla circolare INPS 23 febbraio 2001, n. 45.
Raccolta delle informazioni retributive dagli ex datori di lavoro
Considerata la particolarità della posizione contributiva di questi lavoratori, le sedi INPS, al momento dell’apertura della posizione separata, devono attivarsi verso le aziende subentranti affinché chiedano agli ex datori di lavoro ogni informazione utile alla determinazione dell’imponibile retributivo. Tale passaggio è ritenuto necessario per consentire una corretta valorizzazione dei dati previdenziali e fiscali.
Retribuzione pensionabile e quota di pensione
L’aspetto più delicato riguarda la determinazione della "Retribuzione pensionabile", da riportare nei modelli 770 e CUD, che è necessaria per il calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate nel fondo alla data del 31 dicembre 1996. Per gli iscritti al fondo Elettrici la base normativa è l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 562/1996; per gli iscritti al fondo Telefonici è l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 658/1996. In entrambi i casi, la retribuzione pensionabile va determinata secondo la normativa vigente prima dell’entrata in vigore dei citati decreti.
Punti principali
Ambito di applicazione
Le istruzioni riguardano le posizioni aziendali di imprese appartenenti a settori diversi da quello elettrico e telefonico, che impiegano personale proveniente da aziende elettriche o telefoniche già iscritto ai rispettivi fondi speciali di previdenza e trasferito nell’ambito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.
Apertura della posizione aziendale separata
Per tali lavoratori le sedi INPS devono aprire una separata posizione aziendale, attribuendo il codice statistico contributivo proprio dell’attività svolta dall’impresa secondo i normali criteri classificatori. Alla posizione devono essere associati il C.A. 6Q per i dipendenti iscritti al soppresso fondo Elettrici e il C.A. 6R per quelli iscritti al soppresso fondo Telefonici. Le posizioni devono inoltre essere contrassegnate dal codice di autorizzazione 0D, indicante una posizione contributiva aperta per particolari categorie di dipendenti.
Gestione degli adempimenti contributivi e dichiarativi
Per l’esposizione dei dati nel mod. DM10/2 i datori di lavoro devono seguire le specifiche modalità previste per i lavoratori iscritti ai fondi Elettrici e Telefonici. Per la compilazione del Mod. 770/2001 devono essere osservate le istruzioni dell’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001, paragrafo S8, quadro SA, punto 8.5, relativo ai "Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS e Gestioni contabili separate". Devono inoltre essere rispettate le istruzioni per la compilazione del CUD di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2000 e alla circolare INPS 23 febbraio 2001, n. 45.
Reperimento delle informazioni retributive
Le sedi INPS, all’atto dell’apertura della posizione separata, devono attivarsi nei confronti delle aziende che ricevono i lavoratori affinché richiedano agli ex datori di lavoro tutte le indicazioni utili per determinare l’imponibile retributivo. Tale richiesta è necessaria soprattutto per definire la "Retribuzione pensionabile" da indicare nei modelli 770 e CUD.
Determinazione della retribuzione pensionabile
La retribuzione pensionabile serve per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel fondo alla data del 31 dicembre 1996. Per gli iscritti al fondo Elettrici trova applicazione l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 562/1996; per gli iscritti al fondo Telefonici l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 658/1996. In entrambi i casi la retribuzione pensionabile è determinata secondo la normativa vigente prima dell’emanazione dei rispettivi decreti.
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