Circolare numero 171 del 7-9-2001
L’esonero dal versamento del contributo d’ingresso alla mobilità previsto dall’art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991 non spetta in caso di avvio della procedura di mobilità nella fase anteriore all’omologazione del concordato preventivo. Non costituisce inoltre offerta di lavoro ai fini della operatività della fattispecie di esonero prevista dall’art. 5, co. 5, della legge n. 223/1991 il semplice passaggio dei lavoratori a seguito di "operazione societaria", richiedendosi a tal fine che non ci sia alcuna forma di collegamento tra il complesso aziendale al quale passa il lavoratore e quello di provenienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando il contributo dovuto per l’ingresso in mobilità dei lavoratori può non essere versato. Ribadisce che il contributo ha carattere generale e individua due sole ipotesi di esonero: l’esonero totale per gli organi delle procedure concorsuali che pongono in mobilità i lavoratori eccedenti nelle ipotesi previste dalla legge, e l’esonero parziale per le aziende che procurano offerte di lavoro a tempo indeterminato con specifiche caratteristiche. Viene inoltre precisato, alla luce della giurisprudenza della Cassazione, che l’esonero non spetta quando la procedura è avviata dall’imprenditore prima dell’omologazione del concordato preventivo né in caso di operazioni societarie che realizzano continuità aziendale.
Chiarimenti sugli esoneri dal contributo d’ingresso alla mobilità ex art. 5, co. 5, legge n. 223/1991
Chiarimenti sugli esoneri dal contributo d’ingresso alla mobilità ex art. 5, co. 5, legge n. 223/1991
La circolare fornisce chiarimenti sulle ipotesi in cui il contributo dovuto per l’ingresso in mobilità può essere escluso, precisando che si tratta di un onere di carattere generale e che le deroghe sono di stretta interpretazione. Il documento distingue tra l’esonero totale riconosciuto in specifiche procedure concorsuali e l’esonero parziale legato al reperimento di offerte di lavoro a tempo indeterminato per i lavoratori collocati in mobilità.
Disciplina del contributo e quadro normativo
Ai sensi dell’art. 5, co. 4, della legge n. 223/1991, i datori di lavoro rientranti nella disciplina degli interventi straordinari di integrazione salariale, con esclusione del settore edile, sono tenuti a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989, per ciascun lavoratore posto in mobilità, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore.
Il versamento avviene in trenta rate mensili. La somma è ridotta alla metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale sia oggetto di accordo sindacale.
La disciplina è stata poi incisa dal D.L. 10 marzo 1993, n. 57, i cui effetti sono stati salvaguardati dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: l’art. 8, co. 1, ha previsto che, nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, dal 13 febbraio 1993 il contributo dovuto per ogni lavoratore collocato in mobilità è rapportato a nove mensilità, anziché a sei, quando la procedura si conclude senza accordo sindacale. La circolare precisa tuttavia che tale modifica non incide sulle procedure di mobilità previste dall’art. 4, co. 1, della legge n. 223/1991.
Esonero totale nelle procedure concorsuali
La prima ipotesi di esonero espressamente richiamata riguarda gli organi delle procedure concorsuali che dichiarano l’eccedenza di personale ai sensi dell’art. 4, ossia dell’art. 24 della legge n. 223/1991.
L’art. 3, co. 3, della legge n. 223/1991 dispone che, quando non sia possibile la continuazione dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda o di sue parti, oppure quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario possono collocare in mobilità, ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 24, i lavoratori eccedenti; in tali casi il contributo previsto dall’art. 5, co. 4, non è dovuto.
La circolare richiama il principio già affermato nel manuale "L’istituto della mobilità" e nella precedente prassi amministrativa: l’esonero riguarda solo gli organi delle procedure concorsuali che attivano la mobilità quando la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Non è invece consentito riconoscere l’esonero se la procedura è attivata dall’imprenditore.
Sul punto la circolare dà conto del contenzioso sorto in relazione all’ipotesi di avvio della procedura di mobilità nella fase anteriore all’omologazione del concordato preventivo. La tesi estensiva si fondava sulla modifica dell’art. 3, co. 1, della legge n. 223/1991 introdotta dall’art. 7, co. 8, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, che consente la domanda di ammissione alla CIG dopo la presentazione del ricorso per concordato preventivo.
La Corte di Cassazione ha però escluso tale estensione, affermando che la modifica richiamata riguarda solo il trattamento di integrazione salariale e non le fattispecie di messa in mobilità del personale eccedente. Secondo la Corte, la lettera della legge è chiara nel riferire l’esonero alle sole ipotesi in cui la procedura di mobilità sia iniziata in costanza di fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria. La ratio è quella di evitare che il credito dell’Istituto sorga nella fase di liquidazione dei beni e gravi sulla stessa. La Corte precisa inoltre che l’obbligazione contributiva matura al momento della richiesta di ammissione alla procedura di mobilità e che, fino alla sentenza di omologazione, la procedura è avviata e conclusa dall’imprenditore insolvente; di conseguenza, l’esonero non spetta neppure per le rate successive alla nomina del commissario giudiziale e del liquidatore.
Esonero parziale per il procacciamento di nuove offerte di lavoro
La seconda ipotesi riguarda l’esonero parziale dal versamento delle rate residue previsto dall’art. 5, co. 5, della legge n. 223/1991. Tale beneficio spetta quando l’azienda procaccia, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l’Impiego competente, offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche indicate dall’art. 9, co. 1, della stessa legge.
La circolare sottolinea che anche questa fattispecie presuppone la cessazione definitiva dell’attività del complesso aziendale interessato, il quale ha perso la propria identità unitaria ed è in fase di dismissione. Per questa ragione, le offerte di lavoro devono riguardare complessi aziendali diversi da quello di provenienza dei lavoratori.
Il presupposto giustificativo dell’esonero è infatti la mancanza di prospettive di ripresa dell’azienda che licenzia, unita all’attivazione del datore di lavoro per reperire nuove opportunità occupazionali per i lavoratori collocati in mobilità.
Esclusione dell’esonero nelle operazioni societarie
La circolare precisa che l’esonero di cui all’art. 5, co. 5, non può essere riconosciuto in presenza di operazioni societarie, come la cessione o l’affitto d’azienda, quando tali operazioni determinino, secondo un profilo di continuità, il passaggio dei lavoratori a complessi aziendali collegati a quello in dismissione.
In tali ipotesi non si è in presenza di un vero procacciamento di offerta di lavoro nel senso richiesto dalla norma, poiché le operazioni societarie rappresentano piuttosto modalità di salvaguardia dei rapporti di lavoro. A conferma di questa lettura, la circolare richiama anche la disciplina delle agevolazioni connesse al reimpiego dei lavoratori, nella quale è previsto che il datore di lavoro subentrante debba garantire la continuità aziendale per almeno 12 mesi oltre la data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità.
Conclusioni applicative
Il documento delimita quindi in modo rigoroso le ipotesi di esonero dal contributo di mobilità: da un lato, l’esonero totale riservato agli organi delle procedure concorsuali nelle situazioni tipizzate dalla legge; dall’altro, l’esonero parziale connesso al reperimento di offerte di lavoro a tempo indeterminato per i lavoratori licenziati. Ogni diversa situazione, in particolare l’iniziativa dell’imprenditore prima dell’omologazione del concordato o le operazioni societarie caratterizzate da continuità aziendale, resta fuori dall’ambito applicativo del beneficio.
Punti principali
Disciplina generale del contributo di mobilità
I datori di lavoro rientranti nella disciplina degli interventi straordinari CIG, esclusi quelli edili, devono versare in trenta rate mensili alla gestione ex art. 37 della legge n. 88/1989, per ogni lavoratore posto in mobilità, un importo pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità. L’importo è ridotto alla metà se la dichiarazione di eccedenza del personale è stata oggetto di accordo sindacale. Il D.L. n. 57/1993, salvaguardato dalla legge n. 236/1993, ha poi elevato a nove mensilità il contributo nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale conclusi senza accordo sindacale, a decorrere dal 13 febbraio 1993, senza modificare le procedure di mobilità ex art. 4, co. 1, della legge n. 223/1991.
Esonero totale per gli organi delle procedure concorsuali
L’esonero totale è previsto per curatore, liquidatore o commissario che, nei casi di impossibilità di continuazione dell’attività o di salvaguardia solo parziale dell’occupazione, collocano in mobilità i lavoratori eccedenti ai sensi degli artt. 4 o 24 della legge n. 223/1991. La circolare richiama il principio secondo cui l’esonero compete solo agli organi delle procedure concorsuali e non può essere riconosciuto quando la procedura di mobilità è attivata dall’imprenditore. La Cassazione ha escluso che l’esonero possa operare anche nella fase anteriore all’omologazione del concordato preventivo, ribadendo che l’obbligazione contributiva matura con la richiesta di ammissione alla procedura di mobilità e che l’esonero è collegato alle sole ipotesi in cui la procedura sia iniziata in costanza di fallimento, concordato con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Esonero parziale per offerte di lavoro a tempo indeterminato
L’art. 5, co. 5, della legge n. 223/1991 prevede un esonero parziale dal versamento delle rate residue quando l’azienda, secondo le procedure stabilite dalla Commissione Regionale per l’Impiego competente, procura ai lavoratori collocati in mobilità offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche dell’art. 9, co. 1, della stessa legge. La fattispecie presuppone la cessazione definitiva dell’attività del complesso aziendale e la perdita della sua identità unitaria, per cui le offerte devono riguardare complessi aziendali diversi da quello di provenienza dei lavoratori. L’esonero non è applicabile alle operazioni societarie, come cessione o affitto d’azienda, che comportino continuità o collegamento con il complesso in dismissione, poiché in tali casi non vi è un vero procacciamento di nuove offerte di lavoro ma una diversa forma di salvaguardia dei rapporti di lavoro.
Rapporto con il reimpiego dei lavoratori
La circolare richiama, a conferma dell’interpretazione fornita, la disciplina delle agevolazioni per il reimpiego dei lavoratori, evidenziando che tra le condizioni per beneficiarne vi è l’obbligo per il datore di lavoro subentrante di garantire la continuità aziendale per almeno 12 mesi oltre la data di assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità. Tale elemento conferma che le operazioni societarie con continuità aziendale non sono assimilabili al procacciamento di offerte di lavoro richiesto per l’esonero parziale.
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