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Circolare

Circolare numero 173 del 18-9-2001

Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’attuazione pratica del D.M. 20 aprile 2001, n. 65, relativo alla terziarizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche e alla stabilizzazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili (ex LSU). Vengono individuati i soggetti beneficiari, i benefici contributivi spettanti, gli adempimenti autocertificativi richiesti ai datori di lavoro, le codifiche da utilizzare presso l’INPS e le modalità di esposizione nel modello DM10/2. È inoltre precisato che l’incentivo formativo ex art. 7, comma 12, D.Lgs. n. 81/2000 è riconoscibile per un periodo massimo di tre mesi, con conguaglio in sede contributiva, mentre non spetta l’incentivo di L. 18 milioni previsto dall’art. 7, comma 1, del medesimo decreto.

Terziarizzazione dei servizi di pulizia scolastica e incentivi per la stabilizzazione degli ex LSU

Terziarizzazione dei servizi di pulizia scolastica e incentivi per la stabilizzazione degli ex LSU

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’attuazione del D.M. 20 aprile 2001, n. 65, emanato in applicazione dell’art. 78, comma 31, della L. n. 388/2000. L’intervento riguarda la terziarizzazione dei servizi di pulizia negli istituti scolastici e la stabilizzazione dei lavoratori precedentemente impiegati in progetti di lavori socialmente utili (ex LSU), con conseguente disciplina degli incentivi contributivi e degli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Quadro normativo di riferimento e finalità dell’intervento

La misura si inserisce nel sistema di stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche. La norma primaria prevede che, mediante decreto ministeriale, siano definite procedure di terziarizzazione dei servizi nel rispetto di criteri di trasparenza e competitività degli affidamenti.

Il D.M. n. 65/2001 dispone che, dal 1° luglio 2001, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle relative pertinenze siano affidati a imprese, consorzi di imprese e società cooperative, con obbligo di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti già impegnati in LSU presso le scuole. La circolare richiama inoltre la convenzione quadro sottoscritta il 7 giugno 2001 tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e i consorzi aderenti.

Soggetti beneficiari degli incentivi

Gli incentivi descritti nella circolare sono riconosciuti esclusivamente alle imprese e/o società cooperative aderenti a uno dei consorzi firmatari della convenzione quadro del 7/6/2001, purché procedano, dal 1° luglio 2001, all’assunzione dei soggetti già impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

I lavoratori stabilizzati possono essere assunti, secondo la normativa richiamata, con le agevolazioni previste:

  • dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990;
  • dall’art. 25, comma 9, della L. n. 223/1991.

Benefici spettanti e incentivo per l’attività formativa

Le imprese e/o cooperative che effettuano le stabilizzazioni hanno diritto ai benefici contributivi connessi alla specifica tipologia di assunzione applicata per ciascun lavoratore.

Oltre a tali agevolazioni, la circolare precisa che trova applicazione l’art. 7, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2000, relativo al contributo per l’attività formativa svolta nei confronti dei lavoratori stabilizzati. In base alla convenzione, questo incentivo:

  • è riconosciuto per un periodo non superiore a tre mesi;
  • decorre dal 1° luglio 2001 oppure da data successiva;
  • è corrisposto ai datori di lavoro mediante conguaglio contributivo.

La circolare chiarisce anche che, per le stabilizzazioni effettuate ai sensi del D.M. n. 65/2001, non spetta l’incentivo di lire 18 milioni previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000.

Adempimenti richiesti ai datori di lavoro

Per semplificare l’accesso alle agevolazioni, le imprese e/o cooperative, anche per il tramite dei rispettivi consorzi, devono presentare alla sede competente dell’Istituto un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Con tale dichiarazione devono attestare:

  • di essere associate a uno dei consorzi firmatari della convenzione quadro;
  • di avere assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale non inferiore a 30 ore settimanali, i lavoratori ex LSU a decorrere dal 1° luglio 2001 o, eccezionalmente e con idonea motivazione, da data successiva;
  • di avere inviato la comunicazione di assunzione ai competenti Servizi per l’Impiego;
  • di avere svolto attività formativa nei confronti dei lavoratori assunti, indicando il periodo di svolgimento.

All’autocertificazione deve essere allegato un elenco nominativo dei lavoratori assunti, con l’indicazione, per ciascuno, dell’agevolazione contributiva spettante, ossia ex L. n. 407/1990 oppure ex L. n. 223/1991.

Codifica delle aziende e istruzioni operative INPS

Ricevuta la documentazione, le sedi INPS devono contrassegnare le posizioni contributive delle aziende aventi titolo con il codice di autorizzazione "1H", che identifica l’azienda destinataria dei benefici ex D.M. n. 65/2001.

Le posizioni devono inoltre essere associate al codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante:

  • "5Q" per i benefici ex L. n. 223/1991;
  • "5N" per il beneficio ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

Compilazione del modello DM10/2

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori interessati nel quadro B-C utilizzando i codici tipo contribuzione ordinariamente previsti:

  • "75" per i benefici ex L. n. 223/1991;
  • "58" o "59" per il beneficio ex art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990.

L’importo della riduzione contributiva va indicato nel quadro D del modello, preceduto dal codice corrispondente:

  • "L180" per i benefici ex L. n. 223/1991;
  • "L174" o "L175" per il beneficio ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.

La circolare precisa che la riduzione contributiva riguarda esclusivamente la quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota del lavoratore resta integralmente dovuta.

Rilevazione mensile dei lavoratori ex LSU e conguaglio dell’assegno formativo

Dalla data di assunzione e fino alla conclusione degli incentivi, i datori di lavoro devono riportare mensilmente nel DM10/2, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, il numero dei lavoratori precedentemente impegnati in LSU, preceduto dal codice "LS01". La circolare sottolinea che tale indicazione ha finalità statistica e che non devono essere compilate le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito.

Per la fruizione dell’assegno relativo all’attività formativa ex art. 7, comma 12, D.Lgs. n. 81/2000, il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio in unica soluzione nel quadro D del DM10/2, riportando l’importo spettante con la dicitura "conguaglio assegno ex Art 7, c. 12, D. Lgs. n. 81/2000" e il codice "L994".

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare si colloca nell’ambito dell’art. 78, comma 31, della L. n. 388/2000 e del D.M. 20 aprile 2001, n. 65, che prevedono la terziarizzazione dei servizi di pulizia degli edifici scolastici per favorire la stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso le scuole. Il modello attuativo è fondato su una convenzione quadro stipulata il 7 giugno 2001 con i consorzi e le cooperative aderenti.

Soggetti beneficiari

Gli incentivi sono riservati alle imprese, consorzi di imprese e società cooperative aderenti ai consorzi firmatari della convenzione quadro del 7/6/2001, che assumono dal 1° luglio 2001 i lavoratori ex LSU impiegati presso istituti scolastici. La circolare richiama che tali soggetti possono essere assunti, secondo la normativa vigente, ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 oppure dell’art. 25, comma 9, L. n. 223/1991.

Benefici contributivi e incentivo formativo

Alle imprese che stabilizzano i lavoratori spettano i benefici contributivi connessi alla tipologia di assunzione utilizzata. In aggiunta, trova applicazione l’art. 7, comma 12, D.Lgs. n. 81/2000, che riconosce il contributo per l’attività formativa, corrisposto tramite l’assegno previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Tale incentivo è fruibile per un periodo non superiore a tre mesi, con decorrenza dal 1° luglio 2001 o da data successiva, ed è conguagliato in sede contributiva.

Esclusione dell’incentivo di L. 18 milioni

La circolare precisa che, per le stabilizzazioni disciplinate dal D.M. n. 65/2001, non compete l’incentivo pari a lire 18 milioni previsto dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 81/2000.

Adempimenti documentali dei datori di lavoro

Per accedere ai benefici, le imprese e/o cooperative, anche tramite i consorzi, devono presentare alla sede competente dell’Istituto un’autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 con cui attestano: l’adesione a uno dei consorzi firmatari della convenzione quadro; l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato, con orario non inferiore a 30 ore settimanali, dei lavoratori ex LSU; l’invio della comunicazione di assunzione ai Servizi per l’Impiego; l’effettuazione dell’attività formativa con indicazione del periodo. Deve essere allegato un elenco nominativo con l’indicazione dell’agevolazione spettante per ciascun lavoratore.

Codifiche INPS e modalità di esposizione nel DM10/2

Le sedi INPS devono contrassegnare le posizioni contributive con il codice di autorizzazione "1H", relativo alle aziende destinatarie dei benefici ex D.M. n. 65/2001, e con il codice collegato alla riduzione spettante: "5Q" per i benefici ex L. n. 223/1991 oppure "5N" per il beneficio ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990. Nel DM10/2 i dati dei lavoratori vanno esposti nel quadro B-C con i codici tipo contribuzione "75" o "58/59"; la riduzione contributiva va indicata nel quadro D con i codici "L180", "L174" o "L175" a seconda del beneficio. La riduzione riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro, mentre resta integralmente dovuta la quota del lavoratore.

Obbligo di rilevazione mensile e conguaglio incentivo formativo

Dalla data di assunzione e fino alla conclusione degli incentivi, i datori di lavoro devono riportare mensilmente nel DM10/2, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C, il numero dei lavoratori ex LSU, preceduto dal codice "LS01" e senza compilare le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito, poiché la rilevazione ha finalità statistica. Per l’assegno per attività formativa, l’importo spettante deve essere conguagliato in unica soluzione nel quadro D del DM10/2, con la dicitura "conguaglio assegno ex Art 7, c. 12, D. Lgs. n. 81/2000" e il codice "L994".

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